Sentenza n. 1651/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Questore della Provincia di Bologna notificato in data 26.04.2023, con il quale è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e/o qualsiasi altro permesso di soggiorno ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 5, co. 9 TUI, ovvero ai sensi dell'art. 19, comma 1 D. Lgs. 286/98; - nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché, presupposti con quello impugnato anche se non conosciuti dal ricorrente, compreso l’eventuale ordine di lasciare il Territorio Nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore di Bologna il 14 marzo 2022 e notificato il 26 aprile 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 6, e 9 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge e ingiustizia manifesta. Ha contestato che la pericolosità sociale fosse stata desunta automaticamente dai precedenti penali, sostenendo che l'elenco della Questura comprendeva nove elementi, dei quali soltanto tre erano condanne definitive e una sola potenzialmente ostativa. Ha inoltre denunciato l'omessa o insufficiente considerazione dei legami familiari e della propria situazione personale.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che il Questore non abbia applicato un automatismo fondato sulla mera presenza di precedenti penali, ma abbia formulato una valutazione complessiva e attuale della pericolosità, considerando la natura e la gravità dei reati, le condanne e gli ulteriori elementi richiamati nel provvedimento, nonché la durata del soggiorno e la situazione familiare e lavorativa. La gravità e la tipologia delle condotte, commesse durante il soggiorno regolare, e la ritenuta mancata integrazione sono state ragionevolmente considerate prevalenti. Quanto ai legami familiari, il ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare un serio e imminente pregiudizio per gli stretti congiunti; la formazione di una famiglia in Italia non costituisce, di per sé, garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del titolo. È stata quindi respinta anche la censura relativa all'automatismo delle condanne. La domanda cautelare era già stata respinta dal TAR il 3 agosto 2023, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato il 15 gennaio 2024. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel provvedimento gravato l’Amministrazione ha effettuato una verifica tanto della consistenza della pericolosità attuale e concreta del ricorrente (il quale è stato “Arrestato in data 20.02.2022 ai sensi dell'art. 612 bis comma 2 c.p. e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico; Condannato il 06.10.2021 dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di mesi 11 e giorni 10 mdi reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 648 c.p e 73 co. 5 DPR 309/90; Condannato il 26.01.2021 dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi 4 di reclusione e 140,00€ di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 8 bis, 110 c.p.; Rinviato a giudizio il 03.08.2020 dal Tribunale di Bologna nell'ambito del proc. -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 609 bis, 609 ter c.p.; Condannato il 23.03.2020 dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi 6 di reclusione e 688,00€ di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90; Rinviato a giudizio il 01.09.2017 dal Tribunale di Bologna pe il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 110 c.p.”), quanto della durata del suo soggiorno in Italia e della sua situazione familiare
Il diniego di rinnovo richiede una valutazione individuale della pericolosità attuale e concreta e delle circostanze personali rilevanti, non una conseguenza automatica della mera esistenza di precedenti penali.
art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998
La sentenza riporta la disposizione tra quelle invocate nell'oggetto del ricorso, ma non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 3 d.lgs. 159/2011
La disposizione è menzionata quale base dell'avviso orale richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per pericolosità sociale non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera presenza di precedenti penali: l'amministrazione deve formulare una valutazione individuale, attuale e complessiva, considerando natura e gravità dei fatti e gli elementi personali rilevanti.
- Nel bilanciamento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno, la durata del soggiorno e i legami familiari e sociali devono essere considerati, ma possono risultare recessivi rispetto alla gravità delle condotte e alla pericolosità sociale concretamente accertata.
- La presenza o la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non costituisce, da sola, una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno; per attribuire prevalenza alle esigenze familiari occorrono circostanze peculiari, quali la prospettazione di un serio e imminente pregiudizio per gli stretti congiunti.
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