Sentenza n. 1523/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: i) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2022 pubblicata sul BURL n. 39 del 28/09/2022 recante l'oggetto “Variante generale Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore – Controdeduzioni alle osservazioni, adeguamento ai pareri pervenuti e approvazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni” comprensiva di tutti gli allegati grafici, tavole e disposizioni normative approvati; ii) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/2021 pubblicata sul BURL n. 45 del 10/11/2021 recante l'oggetto “Variante generale Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore – Adozione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni” comprensiva di tutti gli allegati grafici, tavole e disposizioni normative adottati; iii) Art. 18 delle NTA del Piano dei Servizi approvato con il PGT, recante la rubrica “Dotazione di attrezzature per servizi di interesse generale” con particolare riguardo alle previsioni dei commi 1 e 6; iv) Art. 42 delle NTA del Piano delle Regole approvato con il PGT, recante la rubrica “Ambiti di Ricomposizione soggetti a Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato” con particolare riguardo ai commi 6 e ss.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante generale al PGT, nonché disposizioni delle NTA del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole incidenti sulla capacità edificatoria dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante generale al PGT nella parte in cui ha introdotto una disciplina più restrittiva per l'edificabilità del proprio compendio immobiliare. Ha dedotto: violazione degli artt. 9 e 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005, dell'art. 3 del d.m. n. 1444/1968 e della l.r. n. 51/1975, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, per l'asserito sovradimensionamento delle aree standard e dei servizi di interesse pubblico; contraddittorietà delle NTA, con riferimento alla disciplina della cessione delle aree per servizi pubblici negli Ambiti di Ricomposizione; difetto di giustificazione della maggiore quantificazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici e dell'obbligo di realizzare un giardino di quartiere nell'ambito AR01, ritenuto già dotato di sufficienti spazi verdi; disparità di trattamento e sviamento per la sperequazione tra l'AR01 e gli altri ambiti di ricomposizione; lesione del legittimo affidamento, violazione della leale collaborazione e del principio di buon andamento, per la riduzione della capacità edificatoria precedentemente riconosciuta; violazione degli artt. 12, 13, 14 e 46 della l.r. Lombardia n. 12/2005, per l'assoggettamento dell'area a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato nonostante la natura residuale, interclusa e già urbanizzata del lotto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza, ritenendo la causa matura per la decisione. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Dopo la proposizione del giudizio, la disciplina urbanistica dell'area è stata modificata dalla deliberazione consiliare n. 53 del 23 novembre 2023 in senso più favorevole alla ricorrente, la quale ha successivamente presentato un'istanza di permesso di costruire convenzionato conforme alla nuova disciplina. L'eventuale annullamento della disciplina originariamente impugnata non avrebbe quindi prodotto effetti concreti, perché non avrebbe travolto la disciplina sopravvenuta. Il Collegio ha inoltre rilevato che una successiva deliberazione consiliare del 27 giugno 2024 aveva modificato sostanzialmente l'art. 42 delle NTA del Piano delle Regole, censurato nella sua precedente formulazione, sicché non era possibile individuare parti della disciplina originaria ancora vigenti. L'eventuale rigetto dell'istanza di permesso di costruire convenzionato non avrebbe fatto rivivere l'interesse a impugnare la disciplina urbanistica precedente. Infine, non essendo stata proposta una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, non era ravvisabile un interesse residuo all'accertamento di un danno da ritardo. Le spese sono state compensate in ragione della durata del giudizio e delle modifiche apportate dal Comune alla disciplina dell'area.
Norme richiamate
art. 9 l.r. Lombardia n. 12/2005
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli standard e delle aree per servizi pubblici, ma il ricorso non è stato deciso nel merito.
art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005
La norma è stata richiamata in relazione al procedimento di formazione e approvazione della variante al PGT e alle censure di legittimità dedotte; il giudice non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 d.m. n. 1444/1968
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riguardo al dimensionamento degli standard urbanistici, senza una decisione di merito del TAR.
artt. 12, 14 e 46 l.r. Lombardia n. 12/2005
Le disposizioni sono state richiamate per contestare l'assoggettamento dell'area a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica della disciplina urbanistica impugnata in senso più favorevole al ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale annullamento dell'originaria disciplina non potrebbe produrre alcun effetto concreto sulla situazione giuridica del privato.
- La successiva presentazione di un'istanza edilizia conforme alla disciplina urbanistica sopravvenuta è un elemento rilevante per escludere l'attualità dell'interesse a impugnare la precedente disciplina di piano, soprattutto quando il ricorrente aveva originariamente dedotto l'impossibilità di ottenere un titolo edilizio convenzionato.
- Quando una successiva variante modifica sostanzialmente la disposizione urbanistica censurata nella sua formulazione originaria, non è possibile mantenere l'interesse all'annullamento della precedente disciplina in assenza dell'individuazione di effetti ancora attuali e pregiudizievoli prodotti da essa.
- Il rigetto di una successiva istanza edilizia non determina, di per sé, la reviviscenza dell'interesse a impugnare la precedente disciplina urbanistica, ormai sostituita da una regolazione sopravvenuta.
- In assenza di una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, la mera prospettazione di un possibile danno da ritardo non conserva l'interesse alla decisione di un ricorso divenuto privo di utilità concreta.
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