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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Scheda Valutativa n. ord. -OMISSIS- (Modello B), redatta per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- nei confronti dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata attribuita la qualifica finale di “SUPERIORE ALLA MEDIA”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrere possa, i giudizi analitici e complessivi espressi dal compilatore (-OMISSIS- -OMISSIS-) e dal primo revisore (-OMISSIS- -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa a un periodo di servizio, con attribuzione della qualifica finale "SUPERIORE ALLA MEDIA", nonché i giudizi analitici e complessivi presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la scheda valutativa redatta nei suoi confronti per un determinato periodo di servizio e la qualifica finale attribuita. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le censure rivolte ai giudizi del compilatore e del primo revisore.

La decisione

Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione puntuale del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare l’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, unitamente alla disciplina europea richiamata, per l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è idonea a tutelare le esigenze prospettate dal ricorrente, il giudice amministrativo può omettere l’adozione di una misura cautelare e fissare direttamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non implica, di per sé, l’accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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