Ordinanza n. 88/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Scheda Valutativa n. ord. -OMISSIS- (Modello B), redatta per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- nei confronti dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata attribuita la qualifica finale di “SUPERIORE ALLA MEDIA”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrere possa, i giudizi analitici e complessivi espressi dal compilatore (-OMISSIS- -OMISSIS-) e dal primo revisore (-OMISSIS- -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa a un periodo di servizio, con attribuzione della qualifica finale "SUPERIORE ALLA MEDIA", nonché i giudizi analitici e complessivi presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la scheda valutativa redatta nei suoi confronti per un determinato periodo di servizio e la qualifica finale attribuita. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le censure rivolte ai giudizi del compilatore e del primo revisore.
La decisione
Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione puntuale del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare l’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente alla disciplina europea richiamata, per l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è idonea a tutelare le esigenze prospettate dal ricorrente, il giudice amministrativo può omettere l’adozione di una misura cautelare e fissare direttamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non implica, di per sé, l’accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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