Sentenza del 11/04/2017 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CATASTO - Determinazione della rendita catastale - DOCFA - Opificio - Impianti fissi - Computabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, di alcuni impianti fissi utilizzati nell'attività industriale. Sosteneva, in particolare, che tali impianti non fossero stabilmente ancorati o incorporati alle opere murarie e, pertanto, non dovessero essere considerati nella nozione catastale di opificio ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 652/1939.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini della rendita catastale dell'opificio rilevano non solo le opere murarie, ma anche tutte le componenti strutturali ed essenziali per lo svolgimento dell'attività industriale, valutate in rapporto alla funzione complessiva e unitaria del processo produttivo. È sufficiente che gli impianti non siano facilmente amovibili; non è necessario che siano incorporati nelle opere murarie o stabilmente infissi al suolo. Gli impianti destinati alla produzione industriale, nel caso esaminato in ghisa, devono quindi essere computati nella determinazione della rendita catastale.
Norme richiamate
Art. 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652
La nozione di opificio comprende le opere murarie e tutte le componenti strutturali ed essenziali ai fini dell'attività industriale.
La norma è interpretata in senso funzionale e unitario: nella rendita catastale dell'opificio rientrano gli impianti che costituiscono componenti essenziali del ciclo produttivo, anche se non incorporati nelle opere murarie o non infissi stabilmente al suolo, purché non siano facilmente amovibili.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale di un opificio non si considerano soltanto i muri e le strutture edilizie, ma anche gli impianti essenziali e strutturalmente collegati alla funzione produttiva.
- L'assenza di un ancoraggio permanente al suolo o di incorporazione nelle opere murarie non esclude automaticamente la computabilità dell'impianto.
- Il criterio decisivo è la funzione dell'impianto nel processo produttivo e il suo grado di stabilità o difficoltà di rimozione, non la sola natura fisica del collegamento all'edificio.
- Gli impianti facilmente amovibili o non essenziali per la funzione produttiva possono invece essere distinti dagli elementi computabili, purché tale caratteristica sia adeguatamente dimostrata.
- In una procedura DOCFA è opportuno descrivere dettagliatamente gli impianti, la loro funzione, il rapporto con il ciclo produttivo e il grado di amovibilità, poiché tali elementi possono incidere sulla rendita catastale.
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