Ordinanza n. 293/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1315/2022 del 4 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Cosenza n. 1315/2022, relativa al pagamento di una fattura
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il Commissario ad acta ha rappresentato un'obiettiva incertezza sul quantum debeatur. La sentenza civile aveva riconosciuto un credito di euro 24.189,20 per il mancato pagamento di una fattura del 4 gennaio 2018. Le verifiche contabili hanno tuttavia evidenziato un pagamento della medesima fattura effettuato il 5 ottobre 2022, successivamente alla sentenza civile ma anteriormente al giudizio di ottemperanza. La parte ricorrente ha inoltre rideterminato la propria pretesa in euro 19.158,14 a titolo di capitale, oltre agli interessi di mora. Il Commissario ha chiesto al TAR se dovesse dare integrale esecuzione all'importo indicato nel giudicato oppure considerare il pagamento intervenuto e la successiva quantificazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha chiarito che l'ottemperanza deve assicurare l'esatta esecuzione del giudicato tenendo conto della realtà fattuale successiva o non rilevata nel titolo, inclusi i pagamenti intervenuti, per evitare un indebito arricchimento del creditore e un danno erariale. Il Commissario ad acta deve quindi effettuare un riscontro contabile del credito residuo effettivamente esistente. L'importo di euro 19.158,14 costituisce il limite massimo della pretesa per capitale e non può essere superato, poiché la sua indicazione nel ricorso implica il riconoscimento dell'estinzione parziale del debito. Il Commissario deve verificare se il pagamento del 5 ottobre 2022 sia effettivamente riferibile e satisfattivo della fattura indicata, computando anche gli interessi di mora maturati, e liquidare esclusivamente l'eventuale residuo debito. Il dispositivo fornisce al Commissario i chiarimenti richiesti, senza disporre direttamente la liquidazione di una somma determinata.
Norme richiamate
Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1315/2022
credito di euro 24.189,20
Costituisce il titolo giudiziale da eseguire, ma l'esecuzione deve essere rapportata al credito residuo effettivamente sussistente dopo i pagamenti intervenuti.
Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 687/2025
il pagamento di quanto ancora dovuto e detratto quanto già eventualmente pagato
Definisce il perimetro dell'obbligo esecutivo nel pagamento del solo credito residuo, detratto quanto già corrisposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esatta esecuzione del giudicato relativo a un'obbligazione pecuniaria impone di considerare i pagamenti intervenuti successivamente alla formazione del titolo o non rilevati nel titolo stesso, così da determinare il credito residuo effettivamente dovuto.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato pecuniario deve svolgere un riscontro contabile sui fatti estintivi sopravvenuti, verificando l'effettiva riferibilità e portata satisfattiva dei pagamenti documentati.
- La somma richiesta dal creditore nel ricorso per ottemperanza, quando costituisca una rideterminazione al ribasso della quota capitale, rappresenta il limite massimo della pretesa esecutiva e impedisce al commissario ad acta di liquidare un importo superiore.
- L'esecuzione del giudicato non può tradursi nel pagamento di somme già corrisposte, poiché ciò determinerebbe un indebito arricchimento del creditore e un possibile danno erariale; devono essere liquidati soltanto il capitale residuo e gli eventuali accessori ancora maturati.
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