Cassazione Penale, Sentenza n. 15650/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Sono stati prodotti due distinti motivi: (i) per mezzo dell'avv. Raffaele Mascolo si deduce nullità/ difetto motivazionale per omessa derubricazione nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sulla base della quantità e qualità della sostanza; (ii) per mezzo dell'avv. Sante Foresta si deduce violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. e del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), lamentando che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena in senso favorevole, non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e non impugnate, omettendo la conseguente ulteriore diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rigettato il motivo relativo alla derubricazione (avv. Mascolo), ritenendo legittima la valutazione della Corte territoriale che ha considerato anche il rinvenimento di materiali per il confezionamento delle dosi, e quindi non ha accertato la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Ha invece accolto il motivo formulato dall'avv. Foresta: in presenza del riconoscimento in appello di una attenuante speciale non riconosciuta in primo grado, la Corte d'appello doveva comunque tener conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice (non impugnate) applicando l'ulteriore diminuzione prevista dall'art. 63, terzo comma, cod. pen., e rispettando il divieto di reformatio in peius. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla pena e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio tenendo conto delle attenuanti già riconosciute in primo grado.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 1; comma 5; comma 7
Art. 73, comma 1: fattispecie di reato per detenzione di stupefacenti. Art. 73, comma 5: disciplina la derubricazione per lieve entità che va accertata sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici e non solo della quantità. Art. 73, comma 7: riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione, applicabile ai fini di diminuzione della pena.
codice penale, art. 63
L'art. 63, comma 3 impone l'applicazione e la corretta valutazione delle circostanze attenuanti anche in presenza di altre cause di diminuzione; il giudice deve operare le diminuzioni consequenziali senza eludere le circostanze già riconosciute in primo grado.
codice penale, art. 99
Norma sulla recidiva (in particolare recidiva specifica infraquinquennale) che può influire sull'aumento della pena e va valutata in relazione alle attenuanti riconosciute.
codice di procedura penale, art. 597
Divieto di reformatio in peius: quando impugna il solo imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla quantificazione complessiva della pena né sulle sue componenti già determinate.
Sentenza Corte costituzionale n. 74 del 7 aprile 2016
Richiamata in relazione al principio interpretativo sulla prevalenza dell'attenuante speciale rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018; Sez. 4, n. 1901 del 07/02/1995; Sez. 6, n. 2796 del 01/02/1995
Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare: (i) che la lieve entità ai fini dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 richiede valutazione complessiva degli indici e non solo il dato quantitativo; (ii) il principio che il giudice d'appello deve operare le diminuzioni conseguenti all'insorgenza di attenuanti non riconosciute in primo grado senza peggiorare la posizione dell'imputato.
Massime di principio
- Se in appello viene riconosciuta un'attenuante speciale non riconosciuta in primo grado, il giudice d'appello deve applicare la diminuzione conseguente senza omettere di tener conto delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e non impugnate.
- Il divieto di reformatio in peius (quando impugna il solo imputato) vincola non solo la quantificazione finale della pena, ma anche le singole componenti che la compongono; il giudice d'appello non può modificare tali componenti in senso peggiorativo.
- La derubricazione per "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non può basarsi solo sulla quantità della sostanza; occorre un apprezzamento complessivo degli indici fattuali (qualità della sostanza, strumenti per il confezionamento, modalità del rinvenimento, ecc.).
- La presenza di materiali per il confezionamento (bilancino, sacchetti, nastro) è un elemento probatorio che può escludere il riconoscimento della lieve entità o della qualità di mero uso personale.
- In caso di vizio nella determinazione della pena relativo a mancata considerazione di circostanze non impugnate in primo grado, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla pena e disporre il rinvio ad altra sezione per la redeterminazione del trattamento sanzionatorio.
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