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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva disposto il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 37/2016, di una decisione austriaca che la condannava al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada. I motivi di ricorso dedotti erano: (1) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, che avrebbe comportato la nullità dell'ordinanza; (2) violazione del diritto di difesa perché la decisione austriaca sarebbe stata emessa da un'autorità di polizia senza adeguate garanzie processuali (si sarebbe limitata a chiedere il nominativo del conducente) e perché la rilevazione della velocità sarebbe stata effettuata con apparecchiature la cui conformità e autorizzazione erano contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che fosse infondato: gli atti dimostravano che il difensore di fiducia era presente all'udienza in cui aveva depositato la nomina ed era stato reso edotto del rinvio, pertanto non era obbligo della Corte di merito notificare nuovamente l'avviso. Sul secondo motivo ha rilevato la preclusione di questioni di fatto e probatorie non precedentemente dedotte innanzi alla Corte di appello; inoltre la Corte di appello aveva eseguito i controlli previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 37/2016. Ha inoltre richiamato che la decisione quadro 2005/214/GAI e il d.lgs. di attuazione ammettono il riconoscimento di decisioni emesse da autorità amministrative purché sia prevista la possibilità di impugnazione giudiziaria, cosa attestata nel certificato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata ritenuta colpevole di un comportamento doloso nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 37 del 2016

    Prevede i controlli che lo Stato di esecuzione deve effettuare prima del riconoscimento di decisioni straniere relative a sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto che tali controlli risultassero effettuati dalla Corte di appello

  • decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005

    Stabilisce il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie fra Stati membri; ammette il riconoscimento anche di decisioni emesse da autorità amministrative se la procedura prevede la possibilità di impugnazione davanti a un'autorità giudiziaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie per il ricorso inammissibile; qui utilizzato per irrogare il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende

  • art. 173 c.lisp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di sintesi dei motivi di ricorso; nel testo è indicata come criterio per la formulazione dei motivi in cassazione

  • norme procedurali generali sulla devoluzione e la preclusione

    Principio per cui la Corte di cassazione non può decidere questioni di fatto o compiere nuovi accertamenti probatori non svolti nelle fasi precedenti; i rilievi che implicano valutazioni di fatto sono esclusi in sede di legittimità

Massime di principio

  • La mancata comparizione del difensore in una successiva udienza non sempre comporta la nullità se il difensore era presente e informato del rinvio nella precedente udienza; l'onere di ulteriore notifica non sussiste in tali condizioni.
  • Questioni di fatto, di prova o riguardanti la conformità tecnica di strumenti di rilevazione devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito: la Corte di cassazione non è competente a svolgere nuovi accertamenti probatori.
  • Il riconoscimento di decisioni straniere per sanzioni pecuniarie è ammissibile anche se la decisione è stata emessa da un'autorità amministrativa, purché la normativa del Paese emittente preveda la possibilità di impugnazione giudiziaria; occorre verificare tale requisito nel certificato allegato alla decisione.
  • Se si contestano profili tecnici (es. conformità di apparecchiature di misurazione), è necessario produrre elementi probatori e sollevare il tema nei giudizi di merito; in cassazione tali censuranti vengono normalmente dichiarate inammissibili o inopponibili.
  • La presentazione di ricorsi infondati può comportare condanne alle spese e, in taluni casi, somme a favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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