Sentenza del 29/09/2021 n. 26493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale di una unità immobiliare che comprende un aerogeneratore: la societa' aveva proposto una rendita non computando la torre di sostegno (palo eolico) in quanto riteneva che fosse parte impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita includendo la torre, sostenendo che le caratteristiche di solidita', stabilita' e immobilizzazione al suolo ne fanno una costruzione rilevante ai fini catastali. In cassazione l'Amministrazione deduceva la violazione della normativa del 2015 per avere la CTR escluso la torre dalla stima nonostante la sua natura strutturale e la sua consistenza volumetrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, alla luce dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, la valutazione catastale esclude macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo. La Corte ha confermato l'accertamento di merito della CTR secondo cui, nella fattispecie concreta, la torre eolica e' componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (integrata con navicella e rotore) e pertanto va esclusa dal computo della rendita catastale. Spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma esclude dal valore catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro fissa infissione al suolo; il criterio decisivo e' la strumentalita' al processo produttivo, non la consistenza fisica.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)
Storicamente aveva incluso nella rendita catastale anche elementi mobili connessi al suolo per creare un unico bene complesso; quadro normativo poi modificato dalla L. 208/2015.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Richiamo alle istruzioni dell'Agenzia del territorio per la determinazione della rendita delle unita' immobiliari a destinazione speciale, che aveva contribuito a definire il trattamento degli impianti prima della modifica del 2015.
Circolari Agenzia delle Entrate (es. 13 giugno 2016 n. 27/E; 10 febbraio 2016 n. 2/E) e Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012 n. 6/2012
Le circolari amministrative hanno sostenuto che le torri eoliche, per caratteristiche costruttive, rientrano tra le costruzioni da includere nella stima; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione legislativa che esclude le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, per cui le circolari non possono annettere automaticamente al valore catastale elementi funzionali.
Massime di principio
- Per stabilire se un elemento va escluso dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, il criterio prevalente e' la funzionalita al processo produttivo: se la componente e' strumentale ed essenziale alla produzione, va considerata impianto escluso dal valore, anche se stabilmente infissa al suolo.
- La consistenza fisica (solidita', volume, basamento) non e' di per se decisiva: la rilevanza catastale dipende dalla destinazione e dall'utilita' economica residua dell'elemento al di fuori del processo produttivo.
- Deve essere valutata l'integrazione funzionale fra le parti (es. torre, navicella, rotore): componenti integrate che formano un'unita' produttiva e la cui separazione pregiudicherebbe la funzione produttiva sono da considerarsi impianti esclusi.
- La verifica della natura impiantistica e della sua funzionalita e' fattuale e rimessa al giudice di merito; la giurisprudenza di legittimita' tende a consolidare l'esclusione quando risulti che l'elemento e' essenziale al processo produttivo.
- Le note e le circolari dell'Amministrazione possono fornire indicazioni tecniche, ma non prevalgono sull'interpretazione normativa: in caso di contrasto prevale il criterio legislativo di esclusione per la componentistica impiantistica funzionale.
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