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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-235/24

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 2024. — S.A.H. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Procedimento di riesame su istanza del ministro – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-235/24 PPU

Giurisprudenza europea62024CO0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il rinvio del giudice olandese perché l'organo che lo proponeva non possedeva, nel contesto normativo nazionale applicabile, la qualità di "giurisdizione" richiesta dall'articolo 267 TFUE. La valutazione resa dalla Sezione specializzata nella procedura di riconoscimento di una misura privativa della libertà irrogata in Svezia si inseriva infatti in un procedimento amministrativo deciso dal ministro. Per questo motivo la domanda è stata dichiarata manifestamente irricevibile, senza esame nel merito delle questioni su Carta, adattamento della misura e diritto di difesa.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile perché l'organo di rinvio non è una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE nell'ambito del procedimento di riesame previsto dalla WETS olandese per il riconoscimento di una pena/misura privativa della libertà irrogata in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se l'organo nazionale incaricato, ai sensi della WETS, di formulare una valutazione sulle condizioni di riconoscimento, adattamento e rifiuto previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE; in subordine, se il procedimento di riconoscimento debba garantire alla persona condannata un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, nonché come interpretare i limiti all'adattamento della pena o misura ex articoli 8 e 9 della decisione quadro.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato il rinvio manifestamente irricevibile perché la Sezione specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nel procedimento disciplinato dagli articoli 2:11 e seguenti della WETS, non esercita una funzione giurisdizionale ma svolge un ruolo inserito nel procedimento amministrativo di decisione del ministro: non decide una lite tra parti, non è adita dalla persona condannata, il suo parere non è pubblicamente pronunciato né notificato come sentenza ed è comunque privo dei caratteri propri di una pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, l'organo non può essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e la Corte non può rispondere alle questioni pregiudiziali.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 6 della decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 9 della decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Rinvio pregiudiziale sulla decisione quadro 2008/909 e sulla nozione di giurisdizione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza proposto dalla Sezione specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nell'ambito del procedimento di riconoscimento nei Paesi Bassi di una misura privativa della libertà irrogata in Svezia a S.A.H. La Corte non entra nel merito delle questioni sull'articolo 47 della Carta e sull'interpretazione degli articoli 8 e 9 della decisione quadro 2008/909/GAI, poiché dichiara il rinvio manifestamente irricevibile.

Fatti e procedimento principale

S.A.H., cittadino iracheno residente nei Paesi Bassi, era stato condannato in Svezia per vari reati e sottoposto a un trattamento psichiatrico forense a tempo indeterminato, con esame speciale al momento del rilascio. Le autorità svedesi avevano chiesto il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nei Paesi Bassi ai sensi della decisione quadro 2008/909. La Sezione specializzata aveva valutato la misura come da adattare in una misura di messa a disposizione con obbligo di cure, senza durata massima, e il ministro olandese aveva poi riconosciuto la decisione tenendo conto di tale valutazione.

Successivamente, il ricorrente aveva contestato la decisione di riconoscimento sostenendo, tra l'altro, che il procedimento dinanzi alla Sezione specializzata non rispettava l'articolo 47 della Carta. Un giudice civile aveva ordinato al ministro di riesaminare la decisione, e il ministro aveva chiesto alla Sezione specializzata di procedere a un nuovo esame. Da qui il rinvio pregiudiziale.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l'articolo 267 TFUE;
  • l'articolo 47 della Carta;
  • la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare gli articoli 6, 8 e 9;
  • l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata in caso di manifesta irricevibilità.

Viene altresì ricordato che la causa è stata ammessa al procedimento pregiudiziale d'urgenza ai sensi dell'articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte e dell'articolo 107 del regolamento di procedura.

Questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio

La Sezione specializzata chiedeva, in sintesi:

  • se potesse essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, pur intervenendo in una procedura scritta e limitata a determinate questioni;
  • se, quando la valutazione ex articoli 8 e 9 della decisione quadro è affidata a un organo giurisdizionale nazionale, la persona condannata debba disporre anche di un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 47 della Carta;
  • se bastasse la possibilità di presentare osservazioni per iscritto, anche successivamente alla decisione di riconoscimento, e se fosse necessario il patrocinio gratuito;
  • come interpretare il criterio di adattamento della pena ex articolo 8, paragrafo 3, e il divieto di aggravamento ex articolo 8, paragrafo 4.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che, per poter adire legittimamente la Corte in via pregiudiziale, l'organo di rinvio deve essere una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Tale qualifica dipende da criteri quali origine legale, permanenza, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e indipendenza, oltre alla funzione concretamente svolta nel caso specifico.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • la Sezione specializzata soddisfa alcuni requisiti strutturali, ma nel procedimento di cui trattasi non è investita di una vera controversia da decidere;
  • essa viene adita dal ministro, non dalla persona condannata;
  • la sua valutazione riguarda solo profili limitati e confluisce in una decisione finale del ministro, che conserva un potere discrezionale e può anche non seguire la valutazione ricevuta;
  • la persona condannata non dispone davanti a tale organo di un vero contraddittorio né di un mezzo di impugnazione diretto;
  • la valutazione non ha la forma, la denominazione né il contenuto di una sentenza e si inserisce in un procedimento di natura amministrativa.

La Corte sottolinea inoltre che la persona condannata può contestare la decisione del ministro dinanzi al giudice civile, che è pacificamente una giurisdizione ai fini dell'articolo 267 TFUE. Tuttavia, ciò non muta la natura non giurisdizionale della Sezione specializzata nel procedimento specifico disciplinato dalla WETS.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che, nel contesto dell'articolo 2:11 della WETS, la Sezione specializzata non è manifestamente chiamata a emettere una pronuncia di carattere giurisdizionale e, pertanto, non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Principio pratico per i professionisti

La pronuncia ribadisce che non basta che un organo nazionale sia indipendente, stabile e incaricato di applicare norme giuridiche: per poter rinviare alla Corte deve anche esercitare, nel caso concreto, una funzione giurisdizionale reale, ossia decidere una lite in un procedimento contraddittorio e con effetti propri di una sentenza. In procedimenti di riconoscimento delle decisioni penali in cui l'organo nazionale emette solo una valutazione interna destinata al ministero, il rinvio pregiudiziale è inammissibile.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalericonoscimento reciproco delle decisioni penalidiritto al ricorso effettivonozione di giurisdizioneadattamento di pene e misure privative della libertà

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