Sentenza n. 3989/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di sospensione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Viterbo, prot. n. -OMISSIS-, in data 21.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione per un mese dei pocket money e dei benefici economici accessori connessi all'accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sospensione dei pocket money disposta ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), del d.lgs. 142/2015, deducendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, nonché travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione assolutamente carente o perplessa, irragionevole e arbitraria. In particolare, hanno contestato che non fosse provata la comunicazione, mediante mediatore, delle regole del centro e delle relative sanzioni; hanno inoltre sostenuto che le condotte contestate — lamentele ritenute false circa la mancanza di beni essenziali e uso di camino, fornelli elettrici, pentole e altri strumenti per cucinare — non integrassero una violazione sufficientemente grave e che la sospensione fosse sproporzionata, anche in ragione della particolare vulnerabilità della famiglia e delle conseguenze psicologiche dell'esplosione verificatasi in una precedente struttura di accoglienza; (2) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e vizi di motivazione, per non avere la Prefettura spiegato né la gravità della violazione né l'adeguatezza della sospensione rispetto alle condizioni personali e di vita dei ricorrenti. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito la relazione prefettizia e la documentazione relativa alle regole del centro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione dei pocket money, disposta per un mese nel dicembre 2023, aveva ormai integralmente esaurito i propri effetti. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha comunque ritenuto infondati entrambi i motivi. La relazione della Prefettura ha attestato che il regolamento era disponibile anche in lingua araba e che nel centro operava un addetto arabofono; ha inoltre riferito che i ricorrenti erano stati informati e redarguiti sui comportamenti da evitare. Il regolamento vietava il consumo dei pasti negli alloggi, salvo autorizzazione, e l'uso di apparecchi elettrici o elettrodomestici non autorizzati, oltre a imporre il rispetto degli spazi comuni. Tali prescrizioni rendevano non consentita la preparazione autonoma di cibi mediante il camino comune o apparecchi elettrici. Il Collegio ha ritenuto meramente assertive e non dimostrate le giustificazioni fondate sulla vulnerabilità conseguente all'esplosione e sulla mancata conoscenza delle regole. Ha inoltre considerato legittima la sospensione del pocket money durante i giorni di ricovero, poiché le spese di mantenimento erano sostenute dal Servizio sanitario nazionale, e ha valorizzato la reiterata inosservanza delle regole e i rischi per la sicurezza degli ospiti derivanti dall'uso di fuochi o apparecchi non autorizzati. In tale contesto, la sospensione per un mese è stata ritenuta ampiamente giustificata dalla disciplina dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 142/2015. Le spese sono state compensate; è stata confermata l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, d.lgs. 142/2015
nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, (…), il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall’accesso a uno o più servizi di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell’accoglienza materiale; c) sospensione per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d’appalto di cui all’art. 12”
La violazione grave o ripetuta delle regole della struttura può giustificare la sospensione o la revoca dei benefici economici accessori; nel caso concreto, la perdurante inosservanza delle regole e i rischi per l'incolumità degli ospiti hanno ritenuto legittima la sospensione per un mese.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti e alle garanzie della misura sanzionatoria, ma senza una distinta applicazione esplicitata nella decisione.
art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE
Richiamato dai ricorrenti quale parametro europeo delle limitazioni e delle sanzioni nell'ambito dell'accoglienza; il ricorso è stato ritenuto infondato.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; il TAR ha ritenuto adeguatamente giustificata la misura alla luce delle violazioni delle regole, della loro reiterazione e dei rischi per la sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di una misura di sospensione temporanea dei benefici economici accessori dell'accoglienza diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, il periodo di sospensione si sia integralmente esaurito e non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la sospensione dei benefici economici accessori può essere disposta quando il richiedente protezione internazionale abbia commesso violazioni gravi o ripetute delle regole della struttura di accoglienza; la reiterata inosservanza di divieti posti a tutela dell'incolumità degli ospiti può integrare tale presupposto.
- La disponibilità del regolamento del centro in una lingua conosciuta dagli ospiti e la presenza di un operatore in grado di fornire spiegazioni possono essere valorizzate per escludere che la sanzione sia stata adottata in assenza di adeguata conoscibilità delle regole, quando il ricorrente non dimostri in concreto di non averle comprese.
- Il divieto regolamentare di utilizzare fuochi, fornelli o apparecchi elettrici non autorizzati in una struttura di accoglienza è idoneo a giustificare una misura sanzionatoria, in ragione del rischio per la sicurezza collettiva, anche quando l'uso sia stato motivato dall'esigenza di preparare autonomamente alimenti.
- La valutazione della legittimità della sospensione dei benefici economici deve tener conto della gravità e della reiterazione delle condotte, delle finalità di sicurezza delle regole violate e delle condizioni personali dedotte dall'interessato; allegazioni meramente assertive sulla vulnerabilità non impongono, da sole, una diversa conclusione.
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