Ordinanza n. 3797/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato ai servizi prestati in costanza di nomina, nonché le relative tabelle
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti e aspiranti docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza ministeriale che disciplina l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. La censura riguarda in particolare l’art. 16, comma 6, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato siano interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Dalla motivazione emerge che alcuni ricorrenti hanno svolto il servizio militare o sostitutivo dopo il conseguimento del titolo, ma non in costanza di nomina; altri hanno svolto il servizio civile nazionale o universale. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris per i ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, successivamente al conseguimento del titolo, anche fuori da una situazione di costanza di nomina. Il giudice ha valorizzato il precedente orientamento del Consiglio di Stato e una propria precedente ordinanza cautelare relativa alla medesima ordinanza ministeriale, ritenendo meritevole di sospensione la limitazione contenuta nell’art. 16, comma 6. La tutela cautelare è stata invece negata ai ricorrenti che abbiano svolto il servizio civile nazionale o universale: l’ordinanza ministeriale del 2026, diversamente dalla precedente disciplina del 2024, non ha equiparato tali servizi al servizio militare di leva o sostitutivo, ma ha previsto per essi una riserva di posti. Tale scelta, nel sommario esame cautelare, è stata ritenuta non irragionevole né illogica e ricompresa nella discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 9 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La limitazione della valutabilità alla prestazione in costanza di nomina è stata ritenuta cautelarmente non applicabile ai servizi militari o sostitutivi svolti dopo il conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina.
art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026
La previsione di una riserva di posti per il servizio civile nazionale e universale è stata ritenuta, in sede cautelare, una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole o illogica.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare adottata dal TAR.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Disposizioni richiamate quale base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- In sede cautelare, la limitazione della valutabilità del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato alla sola prestazione in costanza di nomina può essere sospesa quando il servizio sia stato svolto successivamente al conseguimento del titolo, anche in assenza di una nomina in corso, ove tale soluzione sia coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Il servizio civile nazionale o universale non deve essere necessariamente equiparato al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico, quando la disciplina ministeriale preveda per esso uno specifico diverso meccanismo, quale la riserva di posti.
- Nella fase cautelare, la scelta amministrativa dei criteri di formazione delle graduatorie scolastiche rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e può essere scrutinata limitatamente alla manifesta irragionevolezza o illogicità.
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