Cassazione Penale, Sentenza n. 41893/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2025 che aveva respinto l'istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen.; il ricorso deduce violazione di legge e manifesta illogicita e contraddittorieta della motivazione, censurando l'uso della mancata ammissione di responsabilita quale motivo decisivo, la valutazione astratta del pericolo di reiterazione di reati a carico di familiari conviventi, la sottovalutazione degli elementi positivi emersi dall'istruttoria (corretta condotta intramuraria, partecipazione ad attivita trattamentali, assenza di precedenti e di legami criminali, situazione familiare) e la rilevanza attribuita alla pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per astrattezza e lacune: mancava la specificazione delle condizioni in cui si potrebbe ricreare la 'crisi motivazionale' evocata, non e' stata compiuta una valutazione comparativa e complessiva degli elementi favorevoli e contrari (tra cui la condotta carceraria e gli esiti della relazione di sintesi e della perizia psicologica) e non e' stato considerato se il rischio ipotizzato potesse essere attenuato con prescrizioni (richiamando l'art. 284, comma 2 cod. proc. pen.). Inoltre la Corte ha rilevato che la pena accessoria non impedisce automaticamente la concessione della misura alternativa. Ha disposto il rinvio per nuovo esame affinche il Tribunale provveda a una valutazione prognostica completa e motivata
Norme richiamate
art. 47-quinquies Ord. pen.
La norma prevede i presupposti oggettivi e soggettivi per la detenzione domiciliare speciale; la Corte interpreta che il giudice deve svolgere una valutazione prognostica comparativa e motivata sui presupposti, bilanciando esigenze di tutela dei minori e della collettivita. La mancata ammissione di responsabilita non e' di per se' ostativa se non correlata a elementi concreti che indichino perdurante pericolosita
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 47-quinquies (richiamata)
La disciplina organica della detenzione domiciliare speciale richiede il rispetto dei criteri indicati in giurisprudenza: verifica dei presupposti formali, assenza di concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, possibilita' di reinserimento sociale ed effettivo esercizio delle cure parentali
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale parametro per la valutazione prognostica della capacita' a delinquere: il giudice deve considerare gravita del fatto, motivi, precedenti, condotta di vita e condizioni personali, familiari e sociali
art. 284 cod. proc. pen.
La Corte segnala che, ove possibile, il rischio di reiterazione puo' essere contemperato mediante prescrizioni/condizioni previste dall'ordinamento (richiamando le misure e prescrizioni che il giudice puo' imporre per contenere i rischi)
art. 80 Ord. pen.
La relazione peritale ex art. 80 Ord. pen. costituisce elemento istruttorio rilevante che va tenuto in considerazione nella valutazione complessiva della capacita' a delinquere e dell'accettazione della pena
Massime di principio
- La concessione della detenzione domiciliare speciale richiede una valutazione comparativa e prognostica completa: il giudice deve bilanciare in concreto la tutela dei minori con la tutela della collettivita
- La mancata ammissione di responsabilita non e' di per se' motivo decisivo per escludere la misura; rileva piu' l'accettazione della sentenza e della sanzione, che puo' essere desunta anche dalla condotta carceraria e dalla partecipazione a percorsi trattamentali
- Il giudice deve motivare concretamente in quali circostanze si ravvisi il pericolo di reiterazione e indicare, se del caso, se e come tale rischio possa essere limitato mediante prescrizioni o condizioni
- Gli elementi positivi emergenti dall'istruttoria (comportamento in carcere, relazioni di sintesi, perizia psicologica, assenza di legami criminali, esito dei periodi di arresti domiciliari) devono essere valutati e pesati esplicitamente assieme agli elementi negativi
- La presenza di pene accessorie (es. sospensione dalla potestà genitoriale) che seguono ex lege a condanne sopra certi limiti non esclude automaticamente la possibilita' di concedere la misura alternativa
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