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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41893/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2025 che aveva respinto l'istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen.; il ricorso deduce violazione di legge e manifesta illogicita e contraddittorieta della motivazione, censurando l'uso della mancata ammissione di responsabilita quale motivo decisivo, la valutazione astratta del pericolo di reiterazione di reati a carico di familiari conviventi, la sottovalutazione degli elementi positivi emersi dall'istruttoria (corretta condotta intramuraria, partecipazione ad attivita trattamentali, assenza di precedenti e di legami criminali, situazione familiare) e la rilevanza attribuita alla pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per astrattezza e lacune: mancava la specificazione delle condizioni in cui si potrebbe ricreare la 'crisi motivazionale' evocata, non e' stata compiuta una valutazione comparativa e complessiva degli elementi favorevoli e contrari (tra cui la condotta carceraria e gli esiti della relazione di sintesi e della perizia psicologica) e non e' stato considerato se il rischio ipotizzato potesse essere attenuato con prescrizioni (richiamando l'art. 284, comma 2 cod. proc. pen.). Inoltre la Corte ha rilevato che la pena accessoria non impedisce automaticamente la concessione della misura alternativa. Ha disposto il rinvio per nuovo esame affinche il Tribunale provveda a una valutazione prognostica completa e motivata

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies Ord. pen.

    La norma prevede i presupposti oggettivi e soggettivi per la detenzione domiciliare speciale; la Corte interpreta che il giudice deve svolgere una valutazione prognostica comparativa e motivata sui presupposti, bilanciando esigenze di tutela dei minori e della collettivita. La mancata ammissione di responsabilita non e' di per se' ostativa se non correlata a elementi concreti che indichino perdurante pericolosita

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    art. 47-quinquies (richiamata)

    La disciplina organica della detenzione domiciliare speciale richiede il rispetto dei criteri indicati in giurisprudenza: verifica dei presupposti formali, assenza di concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, possibilita' di reinserimento sociale ed effettivo esercizio delle cure parentali

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per la valutazione prognostica della capacita' a delinquere: il giudice deve considerare gravita del fatto, motivi, precedenti, condotta di vita e condizioni personali, familiari e sociali

  • art. 284 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che, ove possibile, il rischio di reiterazione puo' essere contemperato mediante prescrizioni/condizioni previste dall'ordinamento (richiamando le misure e prescrizioni che il giudice puo' imporre per contenere i rischi)

  • art. 80 Ord. pen.

    La relazione peritale ex art. 80 Ord. pen. costituisce elemento istruttorio rilevante che va tenuto in considerazione nella valutazione complessiva della capacita' a delinquere e dell'accettazione della pena

Massime di principio

  • La concessione della detenzione domiciliare speciale richiede una valutazione comparativa e prognostica completa: il giudice deve bilanciare in concreto la tutela dei minori con la tutela della collettivita
  • La mancata ammissione di responsabilita non e' di per se' motivo decisivo per escludere la misura; rileva piu' l'accettazione della sentenza e della sanzione, che puo' essere desunta anche dalla condotta carceraria e dalla partecipazione a percorsi trattamentali
  • Il giudice deve motivare concretamente in quali circostanze si ravvisi il pericolo di reiterazione e indicare, se del caso, se e come tale rischio possa essere limitato mediante prescrizioni o condizioni
  • Gli elementi positivi emergenti dall'istruttoria (comportamento in carcere, relazioni di sintesi, perizia psicologica, assenza di legami criminali, esito dei periodi di arresti domiciliari) devono essere valutati e pesati esplicitamente assieme agli elementi negativi
  • La presenza di pene accessorie (es. sospensione dalla potestà genitoriale) che seguono ex lege a condanne sopra certi limiti non esclude automaticamente la possibilita' di concedere la misura alternativa

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