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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27370/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da un dipendente pubblico che assumeva di avere subito un demansionamento da parte della propria amministrazione datrice di lavoro. In un primo giudizio il lavoratore aveva chiesto la reintegra nelle mansioni dirigenziali o il conferimento di incarichi più confacenti e il risarcimento del danno non patrimoniale; quel giudizio si era concluso con rigetto, poi passato in giudicato. Nel presente giudizio il lavoratore ha agito nuovamente per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal medesimo demansionamento. La Corte d'appello ha ritenuto che la nuova azione violasse il divieto di frazionamento del credito, perché fondata sullo stesso fatto costitutivo già dedotto nel precedente processo e coperto da giudicato. Con il ricorso per cassazione sono state denunciate violazioni degli artt. 2 e 111 Cost., 88 c.p.c. e 1218 c.c., sostenendo che i danni patrimoniale e non patrimoniale sarebbero crediti diversi, azionabili separatamente, e che comunque una parte del danno patrimoniale si sarebbe maturata solo alla cessazione del rapporto di lavoro, dopo la proposizione del primo ricorso; si lamentava inoltre l'erronea esclusione di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di responsabilità civile da demansionamento/illecito contrattuale, la domanda risarcitoria è unitaria e, se proposta in un primo giudizio, si estende a tutte le possibili voci di danno eziologicamente riconducibili al medesimo fatto generatore, anche se non espressamente indicate nell'atto introduttivo, salvo che risulti una chiara volontà di limitarla o un interesse oggettivo alla tutela frazionata. Poiché il primo giudizio aveva già riguardato il medesimo demansionamento ed era sfociato in una pronuncia passata in giudicato, tale giudicato copriva il dedotto e il deducibile e impediva una nuova azione risarcitoria fondata sullo stesso fatto. La circostanza che nel primo processo fosse stata chiesta solo una voce di danno, e che alcune conseguenze patrimoniali si fossero manifestate più tardi, non consentiva comunque un secondo giudizio, non trattandosi di un nuovo danno autonomo derivante da una condotta illecita perdurante. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità ed è stato dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro evocato nel ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 2 Cost. e agli artt. 88 c.p.c. e 1218 c.c. nei motivi di ricorso, ma la decisione si concentra sul principio di unitarietà della domanda risarcitoria e sul giudicato.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura; la Corte collega la questione al dovere di correttezza e buona fede e al divieto di abuso dello strumento processuale.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso e nel ragionamento della Corte come norma che inquadra l'inadempimento da cui deriva la pretesa risarcitoria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È il parametro processuale del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato per la costituzione del coniuge erede del ricorrente originario deceduto nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile, la domanda risarcitoria proposta per un determinato fatto generatore deve essere riferita a tutte le possibili voci di danno eziologicamente ricollegabili a quel fatto; le specifiche voci indicate nell'atto introduttivo hanno di regola valore meramente esemplificativo.
  • Il danneggiato non può frazionare in più processi il medesimo credito risarcitorio derivante da un unico fatto illecito o da un unico inadempimento, salvo che esista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
  • Il divieto di frazionamento opera anche quando alcune conseguenze dannose maturino successivamente, poiché la domanda risarcitoria si estende ai pregiudizi che si producono nel corso del giudizio; ciò vale finché non vi sia una condotta illecita perdurante che generi un nuovo danno autonomo dopo il giudicato.
  • Il giudicato formatosi su una prima azione risarcitoria fondata sul medesimo fatto costitutivo copre il dedotto e il deducibile e preclude una seconda azione avente la stessa causa sostanziale.
  • La distinzione tra diverse voci di danno non è sufficiente, da sola, a rendere proponibili azioni separate quando le pretese derivano dallo stesso nucleo fattuale e dal medesimo rapporto obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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