Sentenza n. 245/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento implicito di silenzio rigetto formatosi ex.art.36, 3° comma, del T.U. dell’Edilizia sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dai coniugi Micheli Antonio e Bleve Rita in data 24/11/19, e della nota prot.n.858 del 20/01/2020, a firma del Responsabile del Settore IV – Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo, notificata il 27 successivo, con la quale si esprime parere contrario (preavviso di rigetto ex. art 10 bis della legge n.241/90) all’istanza medesima; per l’annullamento, altresì, dell’ordinanza n.5 del 12/02/2020, con la quale si ingiunge ai coniugi Micheli - Bleve il pagamento entro gg. 30 della somma di €.20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/0,1 per non aver ottemperato alla ingiunzione a demolire, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale di sopralluogo prot.n.2147 del 06/02/20, mai notificato ai ricorrenti, ed ove occorra dell’ordinanza di demolizione n.79 del 02/09/19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accertamento di conformità, preavviso di rigetto, sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il preavviso di rigetto adottato dal Comune, l'ordinanza che ha irrogato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e gli atti presupposti, compreso il verbale di sopralluogo e, ove occorrente, l'ordinanza di demolizione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 146, comma 4, e 157 d.lgs. 42/2004, nonché difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria, contestando il diniego della sanatoria in relazione al vincolo paesaggistico. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 27, comma 2, e 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, errore nei presupposti e violazione del giusto procedimento, sostenendo che la presentazione dell'istanza di sanatoria avrebbe reso inefficace l'ordinanza di demolizione e imposto l'adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio, con assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Con il terzo motivo hanno contestato la quantificazione della sanzione nella misura massima di 20.000 euro, deducendo carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha anzitutto ritenuto tardiva l'impugnazione del silenzio-diniego formatosi sull'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001: il silenzio serbato dal Comune per 60 giorni ha natura di silenzio significativo sfavorevole, equiparabile a un provvedimento espresso di rigetto, e deve essere impugnato entro il termine decadenziale. Nel caso concreto il Comune aveva comunque preannunciato il rigetto già con la nota del 20 gennaio 2020 e il ricorso è stato notificato il 6 maggio 2020. Il primo motivo è stato ritenuto infondato anche nel merito, poiché il Comune aveva motivato il diniego richiamando il vincolo paesaggistico gravante sull'area e l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi degli artt. 146, comma 4, e 157 d.lgs. 42/2004. Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'onere di provare l'epoca di ultimazione dell'opera abusiva grava sul privato che invoca la sanatoria. Il secondo motivo è stato respinto perché la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell'ordinanza di demolizione, ma soltanto la sua temporanea inefficacia fino all'eventuale rigetto dell'istanza; pertanto, una volta intervenuto il rigetto, l'ordinanza può essere posta a fondamento della sanzione per mancata ottemperanza senza necessità di adottare un nuovo ordine demolitorio o concedere un ulteriore termine. Il terzo motivo è stato respinto poiché, in presenza di un abuso realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 deve essere applicata nella misura massima, senza discrezionalità comunale nella quantificazione. Le spese sono state compensate per giustificati motivi, inclusa la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità [...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
Il termine di 60 giorni per la decisione sull'istanza determina, in caso di inerzia comunale, la formazione di un silenzio-diniego impugnabile entro il termine decadenziale.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
È stato ritenuto ostativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma nel caso concreto, con conseguente infondatezza della contestazione del diniego della sanatoria.
art. 157 d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico richiamato nell'ordinanza di demolizione e nel preavviso di rigetto impedisce, nel caso esaminato, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma.
art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione è applicabile anche dopo la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità; quando l'abuso ricade in area vincolata, la sanzione deve essere irrogata nella misura massima prevista.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione ai poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, senza che il giudice ne svolga una specifica interpretazione autonoma.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al Comune di preannunciare il rigetto dell'istanza di sanatoria; la nota è stata ritenuta coerente con il successivo esito negativo.
Massime di principio
- Il silenzio serbato dal Comune per sessanta giorni su un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 costituisce silenzio-diniego, equiparabile a un provvedimento espresso di rigetto e soggetto a impugnazione entro il termine decadenziale.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia fino alla definizione negativa dell'istanza; dopo il rigetto, l'ordinanza può fondare l'irrogazione della sanzione per mancata ottemperanza senza necessità di un nuovo ordine demolitorio o di un nuovo termine per adempiere.
- In presenza di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica postuma può giustificare il rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia.
- L'onere di provare l'epoca di ultimazione dell'opera abusiva, quando tale elemento sia necessario per accedere a una sanatoria o per dimostrare la legittimità dell'opera ratione temporis, grava sul privato interessato.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 deve essere applicata nella misura massima quando l'abuso è realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, senza margini di discrezionalità comunale nella quantificazione.
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