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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34184/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mihai Constantin ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sua condotta (smontaggio di parti di beni provento di furto) configurasse tentato riciclaggio e non riciclaggio consumato, poiché l'evento ostacolatore non si sarebbe perfezionato. Cutuli Salvatore ha dedotto carenza e illogicità di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta ai sensi dell'art. 648 ter. 1 cod. pen. (prima o seconda fattispecie) e ha contestato che la Corte territoriale avrebbe motivato avendo riguardo a richieste difensive non formulate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" (coincidenza dei criteri valutativi tra primo grado e appello) e che la qualificazione di riciclaggio consumato fosse corretta: gli imputati furono sorpresi mentre smontavano parti di un automezzo già privo di targhe e con la scocca smontata, e furono rinvenuti numerosi pezzi e beni provento di furto, sicchè le operazioni erano idonee ad ostacolare l'identificazione e richiesero ulteriori indagini per risalire al numero di telaio e alle targhe originarie. Quanto a Cutuli, i motivi d'appello furono ritenuti aspecifici e la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la ricostruzione difensiva in ragione dell'incoerenza delle dichiarazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    coabitazione dell'elemento materiale con la partecipazione per concorso di persone, citato come norma formale di concorso

  • art. 648-bis cod. pen.

    "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza"

    la Corte interpretò la norma in senso sostanziale ritenendo che, nel caso di beni già privi di targhe e con scocca smontata, le operazioni di smontaggio costituiscono condotta idonea alla consumazione del reato (orientamento che riconosce la figura come a consumazione anticipata)

  • art. 648 cod. pen.

    richiamato in relazione ad altre fattispecie di ricettazione e operazioni su beni provento di furto presenti nel procedimento

  • art. 648-ter cod. pen.

    comma 1 (prima e seconda ipotesi)

    norma richiamata dalla difesa per chiedere la derubricazione di talune condotte; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni difensive non trovassero riscontro e quindi non giustificassero la derubricazione

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    norma procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto, citata per la modalità di trattazione del ricorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    uso limitato della motivazione nei limiti necessari per la decisione in cassazione, citato come parametro per l'enunciazione dei motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda a carico dei ricorrenti; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000

Massime di principio

  • Se l'agente viene sorpreso mentre compie operazioni su un bene già privato di elementi identificativi (targhe, scocca smontata) e le operazioni sono idonee a rendere più difficile l'identificazione della provenienza, la condotta è spesso qualificata come riciclaggio consumato (art. 648-bis), secondo l'interpretazione di "consumazione anticipata"
  • Se invece le operazioni vengono interrotte prima che sia effettivamente compromessa la riconducibilità del bene ai dati identificativi (p. es. numero di telaio ancora agevolmente riconoscibile), può configurarsi il tentativo di riciclaggio; la valutazione è fattuale e richiede accertamento puntuale degli atti compiuti
  • Per ottenere la derubricazione in ipotesi più lieve (es. art. 648-ter), la difesa deve produrre prove o elementi concreti che rendano credibile la ricostruzione alternativa; dichiarazioni contraddittorie o prive di riscontro sono inefficaci
  • La presenza di una "doppia conforme" (coincidenza di valutazione probatoria tra primo grado e appello) rende più difficile l'accoglimento del ricorso per cassazione, che può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici o aspecifici
  • Nei ricorsi in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi con le argomentazioni delle sentenze di merito; la mera reiterazione di censure già svolte senza ulteriori argomentazioni processuali rilevanti può determinare l'inammissibilità

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