Cassazione Civile, Ordinanza n. 14602/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto opposizione a una cartella di pagamento, deducendo il vizio di notifica della cartella e l'illegittimità della pretesa azionata in via esecutiva, perché derivante da una revoca ritenuta illegittima di un contributo pubblico già concesso dal Ministero. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione formale per tardività e inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sul rilievo che i fatti dedotti fossero anteriori o coevi al titolo esecutivo. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 615, 617, 112, 360 n. 5 c.p.c. e 2964 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, trascurando che essa investiva anche l'inesistenza del diritto di procedere coattivamente per l'illegittimità della revoca del contributo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori conclusioni, anche subordinate in chiave risarcitoria; 3) violazione dell'art. 6, comma 6-bis, d.l. n. 35/2005, conv. in legge, e degli artt. 2964 c.c., 161, 474 e 615 c.p.c., per avere il Tribunale qualificato il titolo esecutivo come giudiziale e da ciò ricavato l'inammissibilità dei motivi di opposizione; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione dei mezzi istruttori diretti a provare l'inadempimento del Ministero revocante.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché costituivano una duplice iscrizione del medesimo ricorso proposto dalla stessa parte contro la stessa sentenza, quindi ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto non censurata la statuizione di tardività dell'opposizione formale; quanto alle doglianze ulteriori, ha osservato che, se il tribunale decide solo sui motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi, l'eventuale omissione di pronuncia sui motivi di opposizione all'esecuzione si denuncia con appello e non con ricorso straordinario per cassazione. Inoltre, la stessa ricorrente aveva dato conto che il Tribunale aveva comunque esaminato anche l'opposizione all'esecuzione, contestando nel ricorso la qualificazione del titolo come giudiziale. Ne è derivato che, non essendo stata impugnata la tardività dell'opposizione formale e investendo il resto una questione devolvibile in appello, il ricorso per cassazione non era esperibile. La parte ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Delimita l'opposizione all'esecuzione; le doglianze che attengono all'inesistenza del diritto di procedere coattivamente devono essere fatte valere con gli strumenti processuali corretti e, se il giudice decide solo sui motivi di cui all'art. 617 c.p.c., l'omessa pronuncia sugli altri motivi va fatta valere con appello.
art. 617 c.p.c.
Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi; la tardività di tale opposizione, se non specificamente censurata, resta ferma.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non è denunciabile con ricorso per cassazione straordinario quando la questione doveva essere devoluta al giudice dell'appello.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non conduce all'ammissibilità del ricorso poiché le censure risultano inidonee a superare il rilievo processuale d'inammissibilità.
art. 2964 c.c.
È invocato dalla ricorrente in relazione ai termini, ma non incide sull'esito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
art. 6, comma 6-bis, d.l. n. 35 del 2005
È richiamato per contestare la qualificazione del titolo esecutivo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle doglianze sulla qualificazione del titolo e sulle conseguenze processuali, senza incidere sull'esito finale.
art. 474 c.p.c.
Richiamato in tema di titolo esecutivo; la sua evocazione non basta a rendere ammissibile il ricorso.
art. 115 c.p.c.
È invocato per lamentare il mancato esame delle prove, ma la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 116 c.p.c.
È invocato in relazione alla valutazione delle prove, senza esito favorevole per la parte ricorrente.
art. 2697 c.c.
È richiamato sul riparto dell'onere probatorio, ma la questione non viene scrutinata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per il termine assegnato al deposito della motivazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, conseguente al tenore del dispositivo.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito decide solo su motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi, le eventuali censure concernenti l'opposizione all'esecuzione devono essere fatte valere con l'appello e non con ricorso straordinario per cassazione.
- Se la parte non censura specificamente una statuizione autonoma di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, tale statuizione resta ferma e preclude l'esame delle doglianze connesse.
- L'erronea qualificazione del titolo esecutivo o dei motivi di opposizione non consente di superare, da sola, l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la via impugnatoria corretta era l'appello.
- Le censure di omessa pronuncia, quando riguardano capi o questioni devolvibili al giudice di appello, non possono essere dedotte direttamente in cassazione per saltum se il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria.
- La deduzione di vizi istruttori e di violazione dell'onere della prova è irrilevante quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali preliminari.
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