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Parere

Parere n. 734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Maria Vitaliano contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009.

Giustizia amministrativa201206301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte relativa all’inserimento in coda alle graduatorie a esaurimento dei docenti che chiedevano l’inserimento in una diversa provincia.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente, docente iscritta o aspirante all’iscrizione nelle graduatorie a esaurimento, ha impugnato il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 sostenendo che l’inserimento nelle graduatorie provinciali di una provincia diversa da quella di attuale iscrizione dovesse avvenire "a pettine", sulla base del punteggio maturato per titoli ed esperienze formative, e non in coda a tutte le fasce. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che l’eventuale lesione sarebbe derivata dalla graduatoria concreta, non impugnata, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito. Nel corso del procedimento sono sopravvenuti la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che ha dichiarato illegittima la disciplina derogatoria dell’inserimento in coda, e il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che ha annullato le graduatorie di coda relative al biennio 2009/2011. La Sezione ha inoltre richiesto chiarimenti sulla persistenza dell’interesse e sull’adempimento degli incombenti istruttori, senza ricevere riscontro.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La disciplina contestata è stata superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011 e, soprattutto, le graduatorie di coda eventualmente formate in applicazione del D.M. n. 42 del 2009 sono state annullate dall’art. 2, comma 8, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. È quindi venuta meno l’utilità concreta di una decisione sul ricorso. La Sezione ha richiamato, per analogia, il proprio orientamento già espresso in casi analoghi, tra cui Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2015, n. 223.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile perché le graduatorie di coda eventualmente compilate in attuazione del D.M. n. 42 del 2009 sono state annullate dall’Amministrazione con il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge 27 dicembre 2000, n. 295

    La disposizione individua il sistema delle graduatorie a esaurimento cui si riferisce la domanda della ricorrente.

  • D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009

    È l’atto impugnato nella parte in cui prevedeva l’inserimento in coda alle fasce delle graduatorie provinciali per chi aspirava a inserirsi in una diversa provincia.

  • art. 1, comma 4-ter, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo eccentrica e derogatoria la disciplina biennale dell’inserimento in coda.

  • art. 3 Cost.

    È stato individuato dalla Corte costituzionale quale parametro violato dalla disciplina derogatoria dell’inserimento in coda nelle graduatorie.

  • sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina derogatoria e ha confermato la regola dell’inserimento a pettine.

  • art. 2, comma 8, D.M. 12 maggio 2011, n. 44

    Le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono annullate.

    L’annullamento amministrativo delle graduatorie di coda ha determinato il venir meno dell’interesse concreto alla decisione del ricorso.

  • Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2015, n. 223

    È richiamato quale precedente relativo a ipotesi analoghe di sopravvenuta carenza di interesse dopo l’annullamento delle graduatorie di coda.

Massime di principio

  • Un ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’impugnazione dell’atto presupposto, l’Amministrazione annulla gli atti applicativi dai quali derivava la lesione lamentata e non residua un’utilità concreta e attuale della decisione.
  • L’annullamento amministrativo delle graduatorie formate in applicazione di una disciplina successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale elimina l’interesse alla decisione del ricorso diretto contro l’atto normativo o generale presupposto, salvo che il ricorrente dimostri la permanenza di un’utilità concreta.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la parte ricorrente non risponda alla richiesta dell’organo consultivo di chiarire la persistenza dell’interesse, purché dagli atti emerga oggettivamente il venir meno dell’utilità della decisione.

Impugnazione del D.M. n. 42 del 2009 sulle graduatorie a esaurimento

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente a oggetto il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009. La ricorrente contestava la previsione dell’inserimento in coda alle fasce delle graduatorie provinciali, anziché secondo il criterio "a pettine" correlato al punteggio posseduto.

Premesse e posizione delle parti

La docente aveva presentato domanda di iscrizione, aggiornamento o permanenza nelle graduatorie a esaurimento e dichiarava di aspirare all’inserimento anche nelle graduatorie di tre ulteriori province. Secondo la sua prospettazione, il decreto ministeriale aveva illegittimamente pretermesso il criterio del punteggio conseguito per titoli ed esperienze formative.

Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, osservando che il decreto non avrebbe prodotto direttamente una lesione, eventualmente derivante dalla graduatoria concreta, che non era stata impugnata. Nel merito aveva chiesto il rigetto.

Sviluppo del procedimento

La Sezione aveva inizialmente rilevato l’irritualità del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato e, con parere interlocutorio n. 225 del 27 gennaio 2015, aveva disposto l’acquisizione del ricorso in originale e della relazione di rito.

Successivamente la Sezione aveva richiesto al Ministero chiarimenti sugli adempimenti istruttori e sulla possibile sopravvenuta carenza di interesse, invitando anche la ricorrente a precisare se persistesse l’interesse alla decisione. Nessun riscontro era stato fornito; l’affare è stato quindi deciso allo stato degli atti.

Sopravvenienze normative e costituzionali

Nel contenzioso relativo alle disposizioni del D.M. n. 42 del 2009, la Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167 del 2009.

La Corte ha ritenuto eccentrica la disciplina che, limitatamente a un biennio, derogava alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, regola vigente sia prima sia dopo il periodo considerato.

In attuazione di tale situazione, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 ha previsto, all’art. 2, comma 8, l’annullamento delle graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in applicazione del D.M. n. 42 del 2009.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’annullamento delle graduatorie di coda abbia eliminato la situazione lesiva cui si riferiva il ricorso. Non residuando una concreta utilità derivante dall’eventuale decisione sull’illegittimità del decreto impugnato, è venuto meno l’interesse attuale alla definizione della controversia.

La Sezione ha richiamato il proprio orientamento espresso in numerose fattispecie analoghe, tra cui il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 27 gennaio 2015, n. 223.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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