Cassazione Penale, Sentenza n. 22660/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di permesso premio, denunciando vizio di motivazione: il Tribunale aveva riconosciuto progressi trattamentali (ammissione al lavoro esterno e liberazione anticipata) ma aveva negato il permesso per la gravità della condotta e per presunti collegamenti con ambienti criminali. Callipari contestava che il diniego fosse meramente assertivo e non precisasse quali indicatori concreti attestassero i collegamenti o il ruolo a lui ascritto, né la temporalità degli elementi negativi, nonostante il quadro trattamentale positivo e il superamento del periodo minimo di espiazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza per motivazione apparente, rilevando che il Tribunale non ha fornito elementi fattuali chiari e specifici a sostegno dell'affermazione circa i presunti collegamenti con ambienti criminali né ha chiarito se il processo di revisione critica del vissuto criminale fosse concretamente avviato. La decisione è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sentenza Sez. 1, Chiochia, n. 26557 del 10/05/2023 (Rv. 284894-01)
Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 - 01
Secondo tale precedente giurisprudenziale, il mancato completamento della revisione critica del vissuto criminale non è di per sé ostativo alla concessione del permesso premio, purché il processo di revisione sia iniziato in modo significativo
Massime di principio
- Il diniego di permessi premio deve essere motivato con elementi concreti e specifici: non sono sufficienti affermazioni probabilistiche di 'collegamenti con ambienti criminali' senza indicazione di fatti, ruoli, periodi o fonti probatorie
- I progressi trattamentali (es. lavoro esterno, attribuzione di liberazione anticipata) costituiscono presupposti rilevanti favorevoli alla concessione dei permessi e devono essere adeguatamente valorizzati nella valutazione prognostica
- Il mancato completamento della revisione critica del vissuto criminale non impedisce automaticamente il permesso premio se è dimostrabile che tale revisione è stata avviata in modo significativo
- Se la motivazione del provvedimento è apparente o generica, la Corte di legittimità annulla e dispone il rinvio per un nuovo esame, con l'obbligo per il giudice di fornire una motivazione chiara e percettibile
- In situazioni simili il giudice deve bilanciare la gravità del reato e la recentezza della condotta con elementi fattuali probanti circa eventuali legami esterni: in assenza di tali elementi concreti, la valutazione deve inclinare a favore della fruizione dei benefici trattamentali
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