Sentenza n. 490/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 65/2021 del 04.03.2021 - RG n. 1600/2020 del Tribunale di Caltanissetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, con pagamenti solo parziali
Esito
Favorevole al resistente (comune debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltanissetta, che riconosceva il diritto della banca, quale cessionaria dei crediti di una cooperativa sociale, al pagamento di corrispettivi per servizi, oltre interessi e spese. Il decreto era stato notificato al Comune, dichiarato esecutivo e nuovamente notificato in forma esecutiva. La banca ha dedotto che il Comune aveva effettuato soltanto pagamenti parziali, imputati ai sensi dell’art. 1194 c.c., residuando interessi legali e moratori, tassa di registrazione e ulteriori onorari. Ha sostenuto che il ricorso fosse ammissibile perché la Corte dei conti aveva espresso parere negativo sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che, pertanto, fosse cessata la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, TUEL. Ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la procedura di riequilibrio finanziario fosse ancora pendente e che il credito dovesse essere fatto valere mediante ammissione alla massa passiva della procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondata e assorbente l’eccezione del Comune. L’art. 243-bis, comma 4, TUEL prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano. Secondo il Collegio, la sospensione riguarda le procedure esecutive già pendenti quando viene deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio; invece, il giudizio di ottemperanza instaurato ex novo dopo l’avvio della procedura è inammissibile, poiché manca una condizione di proponibilità dell’azione. La procedura di riequilibrio impone infatti una previa ricognizione dei debiti e il loro ripianamento secondo criteri ordinati, imparziali e non discriminatori, sicché non è consentito avviare individualmente un giudizio esecutivo destinato a restare sospeso. Nel caso concreto, il Comune era stato ammesso alla procedura con deliberazione consiliare del 2019, successivamente riformulata nel 2022. La procedura risultava ancora pendente anche perché, dopo la deliberazione della Corte dei conti di non approvazione del piano, era stato proposto appello, parzialmente accolto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con dispositivo del 5 novembre 2025, nell’ambito di una vicenda ancora oggetto di istruttoria. La permanenza della procedura impediva quindi la proponibilità del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state eccezionalmente compensate per la peculiarità della questione preliminare.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta dalla creditrice per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
La disposizione si applica alle procedure esecutive già pendenti al momento dell’avvio della procedura di riequilibrio; il giudizio di ottemperanza promosso ex novo durante la pendenza della procedura è inammissibile, per difetto di una condizione di proponibilità dell’azione.
art. 243-bis, comma 7, d.lgs. 267/2000
La previa ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili costituisce elemento della procedura di riequilibrio e impedisce il soddisfacimento individuale dei creditori mediante nuovi giudizi esecutivi durante la sua pendenza.
art. 97 Cost.
I pagamenti nell’ambito della procedura di riequilibrio devono rispettare i principi di buon andamento, efficacia e imparzialità, evitando criteri discriminatori o irragionevoli.
Massime di principio
- L’art. 243-bis, comma 4, TUEL, nella parte relativa alla sospensione delle procedure esecutive, presuppone che la procedura esecutiva sia già pendente quando l’ente delibera il ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale.
- Il giudizio di ottemperanza promosso ex novo nei confronti di un ente locale durante la pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è inammissibile, poiché manca una condizione di proponibilità dell’azione; non si applica la mera sospensione prevista per le procedure esecutive già pendenti.
- La pendenza della procedura di riequilibrio impedisce al singolo creditore di ottenere il soddisfacimento individuale mediante un nuovo giudizio esecutivo, dovendo il credito essere ricondotto nell’ambito della procedura e della ricognizione complessiva dei debiti dell’ente.
- La procedura di riequilibrio finanziario, pur non essendo integralmente retta dal principio della par condicio creditorum proprio del dissesto, richiede il rispetto di criteri di priorità coerenti con buon andamento, efficacia, imparzialità e divieto di trattamenti discriminatori o irragionevoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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