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Sentenza

Sentenza n. 3644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia delle amministrazioni nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 11/2023, mediante la riedizione del potere consultivo-valutativo sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica per la regolarizzazione di un impianto serricolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 11 del 2 gennaio 2023. La sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego comunale e il parere negativo della Soprintendenza relativi alla regolarizzazione, ai sensi della l.r. 13/2010, di un impianto serricolo e della relativa avanserra, già autorizzato o regolarizzato in parte nel 1998. Il giudicato aveva imposto alla Soprintendenza una riedizione del potere consultivo-valutativo, con motivazione adeguata, tenendo conto della documentazione prodotta dall'interessato e della natura e consistenza effettive degli interventi oggetto della sanatoria. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza alle amministrazioni il 10 febbraio 2023 e il decorso di un significativo lasso di tempo, né il Ministero della Cultura né la Soprintendenza avevano adottato gli atti necessari, limitandosi a non conformarsi al giudicato e a non definire il procedimento relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che le amministrazioni erano rimaste inerti e non avevano dato esecuzione al vincolo conformativo derivante dalla sentenza del 2023. Il giudicato non imponeva il rilascio automatico del titolo paesaggistico, ma obbligava l'amministrazione a riesercitare il potere consultivo-valutativo, esaminando la documentazione del procedimento e la concreta natura e consistenza delle opere, e motivando adeguatamente la nuova determinazione. È stato assegnato alle amministrazioni il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario dell'UTG, incaricato di provvedere in via sostitutiva alla riedizione del potere consultivo-valutativo e a ogni attività necessaria all'esecuzione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di imporre alle amministrazioni l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, costituente il procedimento che le amministrazioni dovevano definire in esecuzione del giudicato.

  • l.r. 13/2010

    Costituisce la base normativa dell'istanza di regolarizzazione dell'impianto serricolo, il cui procedimento doveva essere riesaminato in conformità alla sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un diniego per insufficienza o inadeguatezza della motivazione e dispone la riedizione del potere, l'amministrazione è tenuta a riesercitare concretamente il potere, esaminando gli elementi indicati dal giudicato e adottando una nuova determinazione adeguatamente motivata.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere accolto per inerzia dell'amministrazione anche quando il giudicato non impone l'adozione di un provvedimento favorevole predeterminato, purché imponga una riedizione del potere conforme al vincolo conformativo stabilito dalla sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • L'esecuzione del giudicato richiede che l'amministrazione consideri la documentazione e gli elementi fattuali specificamente indicati nella sentenza ottemperanda, non potendo limitarsi a reiterare l'esito precedente senza una nuova e autonoma valutazione motivata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaGiudizio di ottemperanza
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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