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Sentenza

Sentenza n. 14312/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, 1. dell’illegittima non idoneità del candidato ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense; 2. della comunicazione notificata nell’area ad accesso riservato del Ministero della Giustizia l’11 aprile 2023 mediante la quale l’odierno ricorrente prendeva atto dell’esito della prima prova orale; 3. dei verbali – privi di numerazione – della 15a sottocommissione per gli esami di avvocato della Corte di appello di Napoli, operante da remoto, con cui il ricorrente è stato escluso dalla seconda prova orale dell’esame previsto per la sessione 2023, di cui si è chiesta l’ostensione; 4. del giudizio di non idoneità al secondo esame orale per l’abilitazione forense dell’odierno ricorrente, partecipante all’esame di abilitazione per la professione forense presso la Corte di appello di Roma, giudicato dalla Corte di appello di Napoli, sottocommissione 15, emesso in data 4 aprile 2023; 5. di ogni altro atto collegato, conseguente, presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, anche non conosciuto ovvero di solo contenuto ignoto e per il riconoscimento del diritto a prendere parte alla sessione degli esami di abilitazione alla professione forense prevista per l’anno 2023, con rimessione a Commissione in diversa composizione, previo corretto sorteggio del quesito da somministrare, recepimento dei criteri di valutazione pretermessi e nell’osservanza delle disposizioni da adottare afferenti alla presenza di un candidato affetto da D.S.A., pertanto nel rispetto delle norme vigenti, anche riconducibili alla lex specialis, atte a disciplinare la fattispecie in esame; 6. ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento con il quale le Amministrazioni intimate hanno solo parzialmente esitato l’istanza di accesso agli atti proposta dal ricorrente; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2023, 1. dell’illegittima non idoneità del candidato ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense; 2. della comunicazione notificata nell’area ad accesso riservato del Ministero della Giustizia l’11 aprile 2023 mediante la quale l’odierno ricorrente prendeva atto dell’esito della prima prova orale; 3. dei verbali – privi di numerazione – della 15a sottocommissione per gli esami di avvocato della Corte di appello di Napoli, operante da remoto, con cui il ricorrente è stato escluso dalla seconda prova orale dell’esame previsto per la sessione 2023, di cui si è chiesta l’ostensione; 4. del giudizio di non idoneità al secondo esame orale per l’abilitazione forense dell’odierno ricorrente, partecipante all’esame di abilitazione per la professione forense presso la Corte di appello di Roma, giudicato dalla Corte di appello di Napoli, sottocommissione 15, emesso in data 4 aprile 2023; 5. di ogni altro atto collegato, conseguente, presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, anche non conosciuto ovvero di solo contenuto ignoto e per il riconoscimento del diritto a prendere parte alla sessione degli esami di abilitazione alla professione forense prevista per l’anno 2023, con rimessione a Commissione in diversa composizione, previo corretto sorteggio del quesito da somministrare, recepimento dei criteri di valutazione pretermessi e nell’osservanza delle disposizioni da adottare afferenti alla presenza di un candidato affetto da D.S.A., pertanto nel rispetto delle norme vigenti, anche riconducibili alla lex specialis, atte a disciplinare la fattispecie in esame.

Giustizia amministrativa202307972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2023, unitamente agli atti della sottocommissione e al parziale esito dell'istanza di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità a sostenere la seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense, la comunicazione dell'esito della prima prova, i verbali della quindicesima sottocommissione per gli esami di avvocato della Corte d'appello di Napoli e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento degli atti e la possibilità di partecipare alla sessione d'esame del 2023 davanti a una commissione in diversa composizione. Ha inoltre contestato, per quanto occorrente, il parziale riscontro dell'istanza di accesso agli atti. Dall'estratto non risultano esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti, concernenti anche il sorteggio del quesito, i criteri di valutazione e le modalità da adottare in presenza di un candidato con DSA.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente l'8 giugno 2026, con la quale è stato rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito per sopravvenienze intervenute durante il giudizio. Ha quindi dichiarato l'intero gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in ragione della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che sopravvenienze hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnativa comporta l'improcedibilità dell'intero gravame, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate, soprattutto quando tale regolazione sia richiesta dal ricorrente e non vi sia opposizione formale dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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