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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7340/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari che aveva respinto l'istanza difensiva volta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica (richiesta fondata, nella memoria, su presunto vizio motivazionale dell'ordinanza e sulla mancata valutazione di nuovi elementi di fatto). In corso di giudizio il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto la misura cautelare era stata revocata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la revoca della misura cautelare abbia fatto venir meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una pronuncia sul provvedimento impugnato. Pur ricordando che la rinuncia formulata dal solo difensore priva di procura speciale sarebbe inefficace, la Corte ha ritenuto comunque che il sopraggiungere della revoca della misura incide sull'interesse processuale e quindi giustifica l'inammissibilità. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né irrogata ammenda, perché la mancanza di interesse sopravvenuta e non imputabile al ricorrente non configura soccombenza.

Norme richiamate

  • Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014

    Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014 Cc. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262276 - 01

    Principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal solo difensore non munito di procura speciale è inefficace, perché la rinuncia richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

  • Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021

    Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01

    Principio che l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e all'ammenda, atteso che il venir meno dell'interesse non costituisce ipotesi di soccombenza.

Massime di principio

  • Se la misura impugnata viene revocata nel corso del giudizio, il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice può dichiarare l'inammissibilità perché manca l'interesse concreto alla decisione.
  • La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore è efficace solo se il difensore è munito di procura speciale o la rinuncia è espressa dall'interessato in persona; altrimenti l'atto è inefficace nei confronti della parte.
  • Quando l'inammissibilità è determinata da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al pagamento di ammende, poiché non si configura soccombenza.
  • È importante documentare e aggiornare lo stato dell'interesse processuale: la perdita dell'interesse sopraggiunta deve essere comunicata e potrà incidere sull'ammissibilità del ricorso.
  • Se l'obiettivo è rinunciare efficacemente al ricorso, il difensore deve essere munito di espressa procura speciale o ottenere una dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

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