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Sentenza

Sentenza n. 1141/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 568/2024 - RG n. 1156/2024, pubblicata in data 28/10/2024, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Andrea De Sabbata, notificata in data 09.11.2024.

Giustizia amministrativa202600589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, n. 568/2024, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 568/2024 del Tribunale di Ancona, Giudice del lavoro, pubblicata il 28 ottobre 2024 e notificata al Ministero il 9 novembre 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati in sentenza e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda, rilevando che il titolo giudiziale passato in giudicato non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità del credito. Ha dichiarato l’obbligo ministeriale di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per adempiere. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e reputando sufficiente la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per proporre l’ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, qui maturato prima del deposito del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo previsto dalla disposizione non è riconosciuto quando non sussistono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente ad accelerare l’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processuale amministrativa consente, nel giudizio di ottemperanza, la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, secondo il rinvio operato dal giudice.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dopo la notificazione del titolo giudiziale.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l’amministrazione non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di integrale adempimento, detratte le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine e nominando un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato se non vi sono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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