Sentenza n. 5888/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 20220075665 - Rifer. n. 60147565, emesso dal Consolato Generale d'Italia a Mosca in data 25.10.2022 e comunicato in data 26.10.2022 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di studio nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, in assenza di opposizione delle altre parti interessate alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto dell'andamento della vicenda processuale.
Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a Mosca
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a Mosca, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Successivamente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il MAECI, costituitosi in giudizio, non si è opposto all'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
il potere del ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; ove le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio non si oppongano, il processo si estingue
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando le altre parti potenzialmente interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa, richiamata dal giudice, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non vi è opposizione delle altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione dell'andamento della vicenda processuale.
Come è indicizzato
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