Cassazione Civile, Ordinanza n. 34370/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali l'Ufficio ha rettificato il reddito della società e, per riflesso, i redditi di partecipazione dei soci, recuperando a tassazione perdite su crediti dedotte nel 2007 e ritenute dall'Amministrazione di competenza del successivo anno 2008. I contribuenti hanno impugnato gli atti; in primo grado la società era stata dichiarata inammissibile per il mancato rispetto dei termini dilatori del reclamo, mentre in appello la CTR ha ritenuto ammissibile il ricorso della società ma, nel merito, ha rigettato le domande di società e soci. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come carenza di motivazione, vizio ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e violazione dell'art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986. I ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente che la società non aveva prodotto i documenti necessari a provare le perdite, senza considerare le effettive produzioni documentali e senza spiegare in modo logicamente controllabile quali prove fossero richieste e perché fossero insufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, perché non parte del giudizio di appello e comunque privo di legittimazione passiva nei contenziosi tributari introdotti successivamente al 10 gennaio 2001. Nei confronti dell'Agenzia delle entrate ha invece accolto il ricorso: ha riqualificato il motivo come deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, ha ritenuto fondato il rilievo perché la CTR non aveva esaminato in modo effettivo le produzioni del contribuente e aveva motivato in modo tautologico e apodittico, senza rendere intelligibile l'iter logico seguito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione si traduce in nullità quando la motivazione sia solo apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario impone un analogo obbligo motivazionale, la cui omissione o apparenza determina nullità
art. 17 bis d.lgs. 546/1992
richiamato nel contesto del primo grado come norma sui termini dilatori del reclamo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
il motivo è stato riqualificato dalla Corte come vizio di cui al n. 4, nonostante la sua formulazione eterogenea
art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986
invocato dai ricorrenti come norma sostanziale sulla deducibilità delle perdite su crediti
Massime di principio
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se dal contenuto complessivo della censura è chiaramente individuabile il vizio denunciato; il giudice di legittimità può riqualificarlo secondo la sua effettiva sostanza.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni tautologiche o apodittiche, senza indicare gli elementi di fatto valorizzati, le prove esaminate e il percorso logico-giuridico seguito per la decisione.
- Nel processo tributario la sentenza deve consentire il controllo sull'iter argomentativo e sulla valutazione delle prove; non è sufficiente una generica affermazione di mancata prova, se non accompagnata dall'esame delle produzioni concretamente offerte dalla parte.
- La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando, pur esistendo una motivazione graficamente espressa, essa non permetta di comprendere le ragioni della decisione e si risolva in una mera parvenza di giustificazione.
- Nei giudizi tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001 la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'economia e delle finanze, se quest'ultimo non abbia partecipato al grado di appello.
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