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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06143/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per compensi professionali richiesti da un avvocato per l'assistenza prestata nelle trattative finalizzate all'acquisto di un compendio immobiliare. Il cliente propose opposizione, sostenendo di non avere conferito alcun incarico anche per la redazione del contratto preliminare di vendita di cosa altrui; il tribunale accolse l'opposizione e ridusse il compenso. In appello, invece, fu ritenuto provato, anche per presunzioni, che l'incarico professionale comprendesse pure la predisposizione del preliminare, in quanto il professionista aveva ideato una strategia negoziale per rendere possibile l'acquisto del bene, e il cliente aveva sottoscritto il preliminare, oltre ad essere poi intervenuto lo scioglimento consensuale della donazione del bene. Nel ricorso per cassazione il cliente dedusse: violazione delle norme sul mandato, sull'interpretazione contrattuale, sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che la Corte territoriale avesse tratto la prova del mandato dalla sola sottoscrizione del preliminare; erronea applicazione delle regole presuntive; erronea configurazione di un collegamento negoziale tra preliminare e scioglimento della donazione; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la clausola del preliminare che indicava il professionista come garante, circostanza che a suo dire dimostrava un interesse proprio del professionista e non l'esistenza di un incarico specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente desunto, con motivazione logica e congrua, l'esistenza del mandato anche per la redazione del preliminare da un insieme di elementi indiziari: l'incarico di assistenza nelle trattative per l'acquisto, la soluzione prospettata dal professionista per superare il rischio dell'azione di riduzione, la successiva sottoscrizione del preliminare da parte del cliente, e la clausola dell'atto che qualificava l'avvocato come consulente e attestava le verifiche compiute. La Cassazione ha inoltre osservato che i giudici di merito non avevano interpretato i contratti come collegati in senso tecnico, ma li avevano utilizzati come fatti storici rilevanti ai fini della prova presuntiva dell'incarico professionale. Ha infine escluso che la clausola di garanzia rendesse decisivo un diverso esito, poiché essa confermava anzi l'attività professionale svolta in adempimento dell'incarico. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e con l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1703 e ss. c.c.

    richiamati per delimitare la disciplina del mandato e verificare se l'incarico professionale comprendesse anche la redazione del preliminare.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione del contenuto negoziale, ma ritenuti non decisivi perché i contratti sono stati usati come fatti storici ai fini probatori, non come oggetto di interpretazione negoziale.

  • art. 2230 c.c.

    richiamato in relazione al contratto di prestazione d'opera professionale e al diritto al compenso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che la prova dell'incarico poteva essere data anche per presunzioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti, valutabili dal giudice di merito con apprezzamento discrezionale se motivato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, senza che la censura sia accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata.

  • D.L. n. 1/2012

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei compensi professionali.

  • D.M. n. 127/2004

    richiamato nel primo motivo ai fini della quantificazione del compenso professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso perché la circostanza dedotta non era decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La prova del conferimento di un incarico professionale può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia sorretto da motivazione logica e coerente.
  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è invece deducibile solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale non previsto.
  • Il giudice può utilizzare atti negoziali e loro clausole come fatti storici sintomatici per inferire, in via presuntiva, l'esistenza e l'estensione di un mandato professionale, senza che ciò implichi necessariamente un giudizio sull'interpretazione del contratto in senso tecnico.
  • Ai fini del diritto al compenso del professionista, non è decisiva la successiva mancata realizzazione dell'operazione economica perseguita, se l'attività era stata svolta in esecuzione dell'incarico e la strategia professionale era stata accettata e seguita dal cliente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto, anche se considerato, non sarebbe idoneo a sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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