Cassazione Civile, Ordinanza n. 38647/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite riguarda un appezzamento di terreno in agro del comune di Pedace. La originaria attrice aveva chiesto di accertare l'intervenuta usucapione del fondo; la controparte aveva proposto domanda riconvenzionale di restituzione del bene. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di usucapione ritenendo che il bene fosse stato detenuto dal dante causa degli attuali ricorrenti a titolo di comodato verbale, sulla base di una promessa fatta dall'acquirente alla venditrice originaria, e non a titolo di possesso utile ad usucapire. Gli odierni ricorrenti, eredi dell'originaria attrice, hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato l'accertamento della mera detenzione su una testimonianza de relato senza adeguati riscontri e senza considerare elementi incompatibili con la detenzione, come la realizzazione di manufatti sul terreno; 2) vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avesse affermato l'esistenza di rapporti di parentela tra i soggetti coinvolti senza considerare la contestazione svolta in appello; 3) violazione dell'art. 1141 c.c. e dell'art. 183, comma 5, n. 6, c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità della richiesta di successione nel possesso del dante causa, proposta solo in comparsa conclusionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sulla sola testimonianza richiamata, ma anche su ulteriori elementi istruttori coerenti, tra cui la tolleranza del proprietario e i ripetuti inviti alla restituzione del terreno; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la circostanza della parentela era stata effettivamente esaminata dal giudice di merito, sicché non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo, ma al più una contestazione del fatto. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, osservando comunque che, una volta confermato che il dante causa era semplice detentore per comodato e non possessore, non era applicabile la disciplina della successione nel possesso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare l'istruttoria testimoniale, ma senza fondamento decisivo nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per lamentare una falsa ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla mancata considerazione di una contestazione o a una diversa lettura delle prove.
art. 1141 c.c.
La successione nel possesso presuppone il possesso del dante causa; se il rapporto è di mera detenzione, la norma non è applicabile.
art. 183, comma 5, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione alla tardività della domanda di successione nel possesso proposta solo in comparsa conclusionale di primo grado.
art. 1146 c.c.
Richiamato dalla Corte nel senso che la successione nel possesso non opera quando il dante causa era solo detentore, non possessore.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito delle prove.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando il fatto storico sia stato del tutto trascurato dal giudice, non quando la parte contesti il modo in cui esso è stato apprezzato o qualificato.
- La mera detenzione di un bene, anche se protratta nel tempo, non è sufficiente a fondare l'usucapione; occorre la prova del possesso utile, e l'interversione della detenzione in possesso deve risultare in modo specifico.
- La successione nel possesso presuppone che il dante causa abbia posseduto il bene; se il rapporto originario è riconducibile a comodato o ad altra forma di detenzione qualificata, la disciplina della successione nel possesso resta inapplicabile.
- Quando il giudice di merito fonda la qualificazione del rapporto non su un unico elemento, ma su una pluralità di riscontri convergenti, la censura che si limiti a isolare un solo passaggio istruttorio è inidonea a scalfire la decisione.
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