Cassazione Civile, Ordinanza n. 28650/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una imprenditrice individuale e, su istanza del curatore, aveva poi esteso il fallimento a due ulteriori soggetti ritenuti partecipi di un contratto di società desunto da una scrittura privata del 10 aprile 2015, con quote di utili e perdite e con un contestuale riconoscimento di debito verso due creditori principali. La Corte d’appello di Torino ha accolto il reclamo di una delle destinatarie dell’estensione, ritenendo che, in base alla scrittura, sino all’estinzione dei debiti verso i creditori indicati la sua partecipazione alle obbligazioni sociali fosse limitata, con posizione assimilabile a quella di un socio accomandante, e quindi che non potesse essere dichiarata fallita in estensione. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 e 2297 c.c. in relazione all’art. 147 l. fall., sostenendo che, trattandosi di società irregolare non iscritta nel registro delle imprese e non essendo opponibili ai terzi i patti limitativi della responsabilità, tutti i soci devono rispondere illimitatamente e solidalmente; da ciò deriverebbe la fallibilità anche della resistente in estensione del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, accertata l’esistenza di un contratto di società, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare il regime della società irregolare ex art. 2297 c.c., che comporta la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci verso i terzi, senza che possa rilevare, nei confronti della procedura fallimentare quale terzo rappresentante del ceto creditorio, una pattuizione interna non pubblicizzata di limitazione della responsabilità. Ha inoltre escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta alla società in accomandita irregolare ex art. 2317 c.c., non essendo stato accertato che la società operasse esteriormente come accomandita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per individuare il contratto di società desunto dalla scrittura privata
il patto limitativo della responsabilità non è opponibile ai terzi; i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
nella società non iscritta nel registro delle imprese i rapporti con i soci sono regolati dalle norme della società semplice, ma resta ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci verso i terzi
la limitazione di responsabilità propria del socio accomandante nella accomandita irregolare presuppone la riconoscibilità esterna della natura di accomandita, non ricavabile dalla sola pattuizione interna
l’estensione del fallimento può colpire i soci illimitatamente responsabili della società
non essendo stata dedotta la violazione delle regole ermeneutiche, resta ferma l’interpretazione della scrittura data dalla Corte d’appello
Massime di principio
- In una società irregolare non iscritta nel registro delle imprese la mancata pubblicità dell’atto costitutivo impedisce di opporre ai terzi patti interni che limitino la responsabilità dei soci: verso l’esterno opera la responsabilità illimitata e solidale.
- La procedura fallimentare, quando agisce in rappresentanza dell’intero ceto creditorio, ha la qualità di terzo rispetto ai patti sociali non pubblicizzati, sicché tali pattuizioni non possono precludere l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.
- La disciplina della società in accomandita irregolare non può essere applicata per assimilazione solo interna o funzionale; occorre che la società si presenti all’esterno come accomandita, così da rendere riconoscibile ai terzi la struttura del tipo sociale.
- Se non viene censurata l’interpretazione del contratto secondo gli artt. 1362 e ss. c.c., tale interpretazione resta ferma in cassazione; tuttavia, una volta accertato il contenuto del patto, il giudice deve applicare correttamente il regime legale di opponibilità e responsabilità verso i terzi.
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