Sentenza n. 10853/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e individuazione dei vincitori e degli ammessi di un concorso interno per 137 posti nel ruolo dei marescialli della Marina Militare
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso interno, nella parte relativa alla categoria Tecnici del sistema di Combattimento e alla specialità Meccanici di siluri e armi, contestando la propria collocazione in quarta posizione anziché in terza e la conseguente mancata inclusione tra i vincitori e gli ammessi, con individuazione della controinteressata. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha proceduto a una nuova valutazione della vicenda, collocando il ricorrente in posizione utile in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l’interesse azionato dal ricorrente in seguito alla nuova valutazione amministrativa e alla sua collocazione in posizione utile. La decisione non esamina nel merito i vizi dedotti contro la graduatoria, poiché l’interesse alla pronuncia è venuto meno. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha rivalutato la vicenda prima della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato, rendendo inutile una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
- La rivalutazione amministrativa della posizione di un candidato e la sua collocazione in posizione utile possono determinare la cessazione della materia del contendere quando eliminano concretamente la lesione oggetto del ricorso.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto originariamente impugnato.
Come è indicizzato
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