Sentenza n. 930/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. 9529 del 21 agosto 2014 per il reclamo sulla graduatoria a esaurimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo vincolante la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, in ragione del superamento del provvedimento impugnato. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Atto impugnato: diniego di inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento, adottato a seguito del reclamo sulla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, che aveva respinto la sua richiesta di inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento. Il ricorso era fondato su una pluralità di motivi di diritto, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, affermando che il provvedimento era stato superato dagli eventi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore interpretazione esplicita.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, in modo univoco, di non avere più interesse alla decisione di merito perché il provvedimento impugnato è stato superato dagli eventi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere riferita alla domanda principale: una volta venuto meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto, il giudice non procede alla valutazione della fondatezza delle censure dedotte.
- In caso di improcedibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate e il contributo unificato dichiarato irripetibile quando il giudice ravvisi specifici presupposti equitativi.
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