Regolamento (UE) 2016/429
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce la nuova normativa quadro dell’Unione in materia di sanità animale, con un approccio unitario e basato sul rischio. Definisce le categorie di malattie e specie rilevanti, ripartisce le responsabilità tra operatori, veterinari e Stati membri, disciplina notifica, sorveglianza, eradicazione, status di indenne da malattia, certificazione e movimenti. Prevede inoltre norme per l’ingresso nell’Unione da paesi terzi, per le misure di emergenza e per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, abrogando e sostituendo progressivamente una pluralità di atti precedenti.
Norme uniche dell’UE per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili, la tracciabilità, i movimenti intra-UE e l’ingresso da paesi terzi, con disciplina specifica per animali terrestri, acquatici e animali da compagnia.
Ambito di applicazione
Si applica agli animali detenuti e selvatici, al materiale germinale, ai prodotti di origine animale, ai sottoprodotti e prodotti derivati nei limiti previsti, nonché a strutture, mezzi di trasporto, attrezzature e altre vie di infezione. Copre le malattie trasmissibili, incluse talune zoonosi, le malattie emergenti e i pericoli connessi, ma lascia ferme le discipline speciali richiamate dal regolamento (CE) n. 1069/2009, dal regolamento (CE) n. 999/2001, dalla direttiva 2003/99/CE, dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla decisione n. 1082/2013/UE. Si applica a livello dell’Unione dal 21 aprile 2021, con periodi transitori specifici per alcuni capitoli, in particolare per gli animali da compagnia fino al 21 aprile 2026.
Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili
Il regolamento costituisce il nuovo quadro unificato dell’Unione in materia di sanità animale, fondato su prevenzione, sorveglianza, tracciabilità e risposta rapida ai focolai. Esso sostituisce progressivamente il mosaico delle precedenti direttive settoriali, introducendo criteri comuni per la classificazione delle malattie, la gestione del rischio e le responsabilità di operatori e autorità competenti.
Finalità e impostazione generale
L’obiettivo è proteggere la sanità animale, la sanità pubblica, l’ambiente, il benessere degli animali e il corretto funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo una base armonizzata e flessibile per la produzione agricola e l’acquacoltura. Il legislatore muove dalla constatazione che le malattie animali possono avere effetti devastanti non solo sugli animali e sugli allevatori, ma anche sulla sicurezza alimentare, sulla biodiversità e sugli scambi.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il regolamento si applica ad animali detenuti e selvatici, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti e prodotti derivati, oltre che a strutture, mezzi di trasporto e altri vettori di diffusione. Restano tuttavia ferme le normative speciali richiamate nei considerando e nell’articolo 2, in particolare quelle su sottoprodotti di origine animale, zoonosi specifiche e gravi minacce transfrontaliere per la salute.
Definizioni essenziali
L’articolo 4 contiene una serie ampia di definizioni operative, centrali per la lettura del testo: animali terrestri, animali acquatici, animali da compagnia, operatore, trasportatore, stabilimento, biosicurezza, malattia, agente patogeno, malattie elencate, specie elencate, zona, compartimento, unità epidemiologica, focolaio, zona soggetta a restrizioni, veterinario ufficiale e autorità competente. La distinzione tra animali detenuti, selvatici e da compagnia è fondamentale perché determina l’intensità degli obblighi e la disciplina dei movimenti.
Classificazione delle malattie e malattie emergenti
L’articolo 5 elenca cinque malattie “di base” direttamente nel regolamento: afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità e peste equina. L’allegato II aggiunge ulteriori malattie elencate, mentre la Commissione può aggiornare l’elenco tramite atti delegati. L’articolo 6 definisce le malattie emergenti e consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione, anche immediate in casi di urgenza, quando la malattia è nuova, mutata o si espande in aree/specie nuove.
Criteri di valutazione e categorie di intervento
Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono i criteri per inserire una malattia nell’elenco, per individuarne le specie elencate e per assegnarla alle diverse categorie di intervento. Le categorie principali sono cinque: malattie da eradicare immediatamente se compaiono nell’Unione, malattie da eradicare in tutti gli Stati membri, malattie rilevanti per alcuni Stati membri, malattie per cui servono misure sui movimenti e malattie da sottoporre a sorveglianza. Le norme applicabili a ciascuna malattia sono determinate dalla Commissione con atti di esecuzione sulla base dei criteri dell’allegato IV.
Responsabilità degli operatori, dei veterinari e degli Stati membri
Gli operatori sono il primo presidio di prevenzione: devono assicurare la sanità degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità, applicare biosicurezza e cooperare con l’autorità competente. I professionisti degli animali e i veterinari devono contribuire alla prevenzione, alla diagnosi tempestiva e alla sensibilizzazione, compresa quella sulla resistenza antimicrobica. Gli Stati membri devono garantire risorse, laboratori e personale adeguati, nonché un sistema organizzativo capace di coprire l’intero territorio.
Notifica, comunicazione e sorveglianza
Il sistema di notifica è molto articolato: gli operatori notificano immediatamente o senza ritardo all’autorità competente i sospetti e le conferme di malattia, mentre gli Stati membri notificano i focolai più rilevanti alla Commissione e agli altri Stati membri. È previsto un sistema informatico unionale per la raccolta e gestione dei dati epidemiologici, con ricorso a TRACES e con integrazione delle informazioni sulla sorveglianza. La sorveglianza combina osservazione diretta degli operatori, visite di sanità animale e attività dell’autorità competente, adattate al profilo di rischio della malattia.
Programmi di eradicazione e status di indenne da malattia
Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni da talune malattie devono attuare programmi obbligatori di eradicazione; per altre malattie possono presentare programmi facoltativi. Il regolamento disciplina contenuto, approvazione, rapporti periodici e modifiche di tali programmi. In parallelo, gli Stati membri possono chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tutto il territorio, per zone o per compartimenti, anche come zona di non vaccinazione, se dimostrano l’assenza della malattia o il successo del programma di eradicazione.
Mantenimento, sospensione e ritiro dello status di indenne
Lo status di indenne va mantenuto con sorveglianza continua, biosicurezza e restrizioni ai movimenti coerenti con lo stato sanitario riconosciuto. Se emergono elementi che fanno dubitare del rispetto delle condizioni, lo Stato membro deve intervenire immediatamente con sospensione o limitazione dei movimenti e con eventuali misure di controllo. Se la violazione è confermata o altamente probabile, la Commissione ritira lo status con atto di esecuzione; il ripristino è possibile solo dopo che le condizioni risultano nuovamente soddisfatte.
Preparazione alle emergenze e mezzi di risposta
L’articolo 43 impone piani di emergenza dettagliati, comprensivi di catene decisionali, risorse, centri di coordinamento, cooperazione con altri Stati membri e paesi terzi, e regole per la vaccinazione d’urgenza. Gli esercizi di simulazione sono obbligatori e periodici. Il regolamento consente inoltre l’istituzione di banche dell’Unione di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici, con regole di accesso prioritario e obblighi di riservatezza per evitare rischi di bioterrorismo o agroterrorismo.
Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di categoria a)
Per le malattie più gravi, le autorità competenti devono condurre indagini immediate, attuare misure preliminari di contenimento, dichiarare infetto il luogo colpito, istituire zone soggette a restrizioni, effettuare abbattimenti o altre misure di eliminazione, e applicare pulizia, disinfezione e sorveglianza intensiva. Le norme si estendono anche alla fauna selvatica e prevedono protezione di razze o popolazioni rare. La Commissione può intervenire con misure speciali temporanee se quelle ordinarie non bastano.
Registrazione, riconoscimento e documentazione negli animali terrestri
Gli stabilimenti che detengono animali terrestri o gestiscono materiale germinale devono essere registrati; alcuni stabilimenti e operatori con rischio significativo devono invece essere riconosciuti. Sono previste deroghe per attività a rischio irrilevante, secondo criteri armonizzati. Gli operatori e i trasportatori devono conservare documentazione aggiornata, generalmente per almeno tre anni, e le autorità devono mantenere registri aggiornati di stabilimenti, operatori e riconoscimenti.
Tracciabilità e identificazione degli animali terrestri
Il regolamento unifica il sistema di identificazione degli animali terrestri, imponendo agli Stati membri di dotarsi di basi dati informatizzate e agli operatori di applicare mezzi identificativi, documenti di trasporto e registrazioni. La disciplina è dettagliata per bovini, ovini/caprini, suini, equini e altre specie terrestri, con regole specifiche per il collegamento ai sistemi informatici, per gli esoneri e per l’uso di documenti elettronici. TRACES è centrale anche per la notifica dei movimenti.
Movimenti intra-UE di animali terrestri
I movimenti sono subordinati al rispetto delle condizioni sanitarie, di biosicurezza, di identificazione, di registrazione e, in molti casi, di certificazione sanitaria. Il regolamento disciplina i movimenti generali, quelli tra Stati membri, le operazioni di raccolta, le destinazioni verso macelli, i movimenti di animali selvatici, i movimenti a fini scientifici e i movimenti di animali da compagnia. Le deroghe sono ampie ma sempre condizionate dall’assenza di un rischio significativo e dall’adozione di misure di riduzione del rischio.
Materiale germinale e prodotti di origine animale
Il materiale germinale è soggetto a tracciabilità, marcatura, conservazione documentale, certificazione sanitaria e notifica dei movimenti. Per i prodotti di origine animale il regolamento impone misure preventive durante produzione, trasformazione e distribuzione, con certificazione e notifica nei casi in cui il rischio sanitario lo richieda, specie se la partita proviene da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni o misure di emergenza. La disciplina mira a evitare che prodotti e materiale riproduttivo divengano veicolo di diffusione delle malattie.
Animali e prodotti acquatici
Per l’acquacoltura il regolamento mantiene l’impostazione di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, ma la integra in un quadro più ampio di prevenzione, tracciabilità e gestione dei movimenti. Sono previste regole specifiche per gruppi di stabilimenti, stabilimenti confinati, centri di spedizione e depurazione, stabilimenti autorizzati a lottare contro le malattie e trasportatori. I movimenti di animali acquatici vivi e dei prodotti da essi ottenuti sono soggetti a certificazione o autodichiarazione nei casi previsti, con particolare attenzione alle zone indenni o sottoposte a programmi di eradicazione.
Ingresso nell’Unione da paesi terzi e territori
L’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è ammesso solo da paesi o territori elencati, da stabilimenti riconosciuti quando richiesto e con certificazione sanitaria o altri documenti richiesti. La Commissione adotta, aggiorna o sospende gli elenchi dei paesi terzi e dei territori in base a criteri sanitari e di controllo equivalenti; può inoltre esigere condizioni aggiuntive e autorizzare deroghe per categorie a rischio irrilevante. Il regolamento disciplina anche l’ingresso di merci diverse, come agenti patogeni, materiale vegetale, mezzi di trasporto, attrezzature, mangimi e foraggi potenzialmente veicolo di malattie.
Esportazione e rapporti con il diritto dei paesi terzi
Le esportazioni e le riesportazioni dall’Unione devono in linea di principio rispettare le medesime regole sanitarie applicabili ai movimenti interni, salvo che il paese terzo richieda o consenta procedure proprie e purché la sanità pubblica e animale non sia compromessa. In presenza di accordi bilaterali, si applicano le relative disposizioni convenzionali.
Animali da compagnia
La parte VI introduce una disciplina specifica e meno onerosa per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, limitata alle specie dell’allegato I. Per cani, gatti e furetti valgono identificazione, documentazione e limiti numerici; per altre specie si applicano regole più flessibili, purché sia garantita la prevenzione dei rischi. Sono previste deroghe per gare, esposizioni, eventi sportivi, pascolo, frontiera e alcuni corridoi territoriali storici, come San Marino-Italia e Monaco-Francia.
Misure di emergenza
Gli articoli 257-262 disciplinano una catena di intervento d’urgenza per focolai, malattie emergenti e pericoli gravi. Le autorità nazionali adottano subito misure di contenimento, informano la Commissione e gli altri Stati membri e, se necessario, la Commissione adotta misure di emergenza unionali, anche sostitutive o immediate. È previsto un meccanismo analogo per rischi provenienti da paesi terzi o territori, anche in caso di mancato intervento tempestivo della Commissione.
Sanzioni, poteri delegati, abrogazioni e transizione
Gli Stati membri devono fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e notificare le relative norme entro il 22 aprile 2022. La Commissione dispone di ampi poteri delegati ed esecutivi su quasi tutti i profili tecnici del regolamento, con disciplina dettagliata dell’esercizio della delega e della procedura d’urgenza. Il regolamento abroga numerosi atti precedenti, con effetti progressivi e numerose misure transitorie; la data generale di applicazione è il 21 aprile 2021, mentre la parte relativa ai movimenti non commerciali di animali da compagnia continua ad applicarsi, in via transitoria, fino al 21 aprile 2026.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e architettura del regolamento
L’articolo 1 stabilisce norme per prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili tra animali e all’uomo, articolate in: priorità e classificazione delle malattie, notifica, sorveglianza, programmi di eradicazione, preparazione e controllo, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, tracciabilità e movimenti intra-UE, ingresso da paesi terzi, movimenti non commerciali di animali da compagnia e misure di emergenza. Le norme perseguono migliore sanità animale, funzionamento del mercato interno e riduzione degli impatti su sanità pubblica, ambiente, benessere animale e sicurezza alimentare.
Ambito materiale e definizioni
L’articolo 2 include animali detenuti e selvatici, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti e prodotti derivati nei limiti del regolamento, oltre a strutture e mezzi di trasporto. L’articolo 3 distingue l’ambito delle norme per animali terrestri, acquatici e altri animali, e chiarisce l’esclusione dei movimenti puramente non commerciali degli animali da compagnia dall’ambito delle parti IV e V. L’articolo 4 fornisce le definizioni chiave, tra cui malattia, agente patogeno, biosicurezza, operatore, stabilimento, compartimento, zona, specie elencata, malattia elencata, Traces, veterinario ufficiale e autorità competente.
Elenco delle malattie, malattie emergenti e classificazione delle norme
L’articolo 5 individua cinque malattie elencate direttamente nel regolamento: afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità e peste equina, oltre alle malattie dell’allegato II. La Commissione può aggiornare l’elenco con atti delegati, sulla base dei criteri dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 7, che considerano profilo della malattia, effetti su sanità animale e pubblica, economia, ambiente, biodiversità, bioterrorismo e fattibilità delle misure di prevenzione e controllo. L’articolo 6 disciplina le malattie emergenti e consente alla Commissione atti di esecuzione, anche immediatamente applicabili in urgenza.
Responsabilità di operatori, professionisti e Stati membri
Gli operatori sono responsabili della sanità degli animali e dell’uso prudente dei medicinali veterinari, devono applicare biosicurezza e cooperare con autorità e veterinari; i detentori di animali da compagnia hanno responsabilità analoghe per la sanità degli animali posseduti. I veterinari e, per gli animali acquatici, i professionisti della sanità degli animali acquatici hanno obblighi di prevenzione, diagnosi tempestiva, sensibilizzazione e cooperazione. Gli Stati membri devono dotare l’autorità competente di risorse adeguate, laboratori e personale formato, e possono delegare talune attività a veterinari non ufficiali o ad altri soggetti autorizzati, nei limiti previsti.
Notifica, comunicazione e sistema informativo
Gli articoli 18-23 impongono la notifica immediata o senza ritardo di sospetti e casi di talune malattie, nonché la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dei focolai per le malattie soggette a notifica immediata. Le informazioni comprendono agente patogeno, date, ubicazione, animali coinvolti, misure adottate e origine probabile. La Commissione istituisce un sistema informatico per la notifica e la comunicazione, con procedure, formati, regioni di notifica e calendario disciplinati da atti di esecuzione.
Sorveglianza e programmi di sorveglianza
Gli operatori devono osservare salute e comportamento degli animali, i parametri produttivi e le mortalità anomale; le autorità competenti organizzano sorveglianza proporzionata al rischio. Per le malattie di rilevanza unionale possono essere imposti programmi di sorveglianza, sottoposti alla Commissione e accompagnati da relazioni periodiche. La Commissione può definire criteri, contenuti, frequenza, metodi diagnostici, popolazioni bersaglio e modelli di campionamento con atti delegati ed esecutivi.
Programmi di eradicazione e status di indenne da malattia
Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni dalle malattie dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), devono predisporre programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione secondo i casi; la Commissione approva i programmi e può modificarli o revocarli. Gli Stati membri possono chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia per territori, zone o compartimenti, anche come zona di non vaccinazione in casi specifici, dimostrando l’assenza della malattia o l’efficacia del programma di eradicazione. Sono previste regole sul mantenimento, sulla sospensione, sul ritiro e sul ripristino dello status, con obblighi di sorveglianza e biosicurezza.
Piani di emergenza, simulazioni e banche di antigeni/vaccini
Gli Stati membri devono predisporre piani di emergenza e manuali di istruzioni per le malattie elencate di categoria a) e, se del caso, per le emergenti, includendo gerarchie decisionali, cooperazione interistituzionale, risorse, centri di controllo, misure di vaccinazione d’urgenza e coordinamento transfrontaliero. Devono inoltre svolgere esercizi di simulazione periodici. Il regolamento consente la creazione di banche dell’Unione degli antigeni, vaccini e reagenti diagnostici, con accesso prioritario in emergenza, regole di riservatezza e banche nazionali soggette a requisiti di sicurezza.
Controllo delle malattie per le malattie elencate di categoria a)
Per le malattie più gravi e altamente contagiose, il regolamento impone indagini immediate, misure preliminari, dichiarazione di infetto, zone soggette a restrizioni, abbattimento, quarantena, biosicurezza, campionamento, vaccinazione d’urgenza e gestione della fauna selvatica. La Commissione può adottare misure speciali o temporanee, anche immediatamente applicabili, se le misure nazionali sono inadeguate o la malattia si diffonde nonostante gli interventi.
Registrazione, riconoscimento e conservazione della documentazione negli animali terrestri
Gli operatori di stabilimenti che detengono animali terrestri o materiale germinale devono registrare gli stabilimenti; taluni trasportatori e operatori di raccolta devono registrarsi; alcuni stabilimenti a rischio significativo devono essere riconosciuti. Sono previste deroghe per stabilimenti e attività a rischio irrilevante. Gli operatori e i trasportatori devono tenere documentazione aggiornata per almeno tre anni; le autorità mantengono registri pubblici o accessibili, con possibilità di integrazione in banche dati nazionali.
Identificazione e tracciabilità degli animali terrestri
Gli Stati membri devono istituire sistemi di identificazione e registrazione per le specie terrestri interessate, con banche dati informatizzate e documenti di identificazione o di trasporto. Il regolamento disciplina in modo specifico bovini, ovini e caprini, equini, suini e altre specie terrestri, prevedendo anche scambio elettronico di dati, eventuali esoneri e interoperabilità con Traces e con il sistema informatico per notifica e comunicazione. La Commissione ha ampie deleghe su mezzi di identificazione, contenuti documentali, deroghe e specifiche tecniche.
Movimenti intra-UE di animali terrestri, certificazione e notifica
I movimenti sono ammessi solo se gli animali provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti, non presentano sintomi e rispettano le condizioni sanitarie e di tracciabilità. Per molti movimenti è richiesto un certificato sanitario, con possibilità di autodichiarazione in casi esenti e di certificazione elettronica via TRACES; gli operatori e l’autorità competente notificano preventivamente i movimenti in vari casi. Sono previste regole per ungulati, pollame, animali da compagnia, animali selvatici, movimenti scientifici, circhi, zoo, fiere, pascolo transfrontaliero, raccolte e situazioni di rientro o cambio di destinazione.
Materiale germinale e prodotti di origine animale
Il regolamento disciplina la tracciabilità del materiale germinale di specie terrestri, con marcatura, registri, certificazione sanitaria e notifica dei movimenti verso altri Stati membri. Disciplina altresì la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, imponendo misure preventive e, in taluni casi, certificazione sanitaria e notifica, soprattutto per prodotti provenienti da zone o stabilimenti sottoposti a restrizioni o misure di emergenza.
Animali e prodotti acquatici
Per gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da essi, il regolamento prevede registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura, registri, conservazione della documentazione, tracciabilità, movimenti intra-UE, certificazione sanitaria, notifica e regole speciali per pesca ricreativa, rilascio in natura, centri di spedizione, depurazione, stabilimenti confinati e animali acquatici selvatici. Vengono mantenute alcune logiche della direttiva 2006/88/CE, ma integrate in un quadro unico e armonizzato.
Ingressi nell’Unione da paesi terzi e territori
L’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo da paesi/territori elencati e da stabilimenti riconosciuti, se richiesto, e solo se sono rispettate prescrizioni sanitarie equivalenti a quelle interne e se la partita è accompagnata da certificato sanitario, dichiarazioni e altri documenti. La Commissione adotta elenchi dei paesi terzi e territori, può sospenderli o ritirarli, e disciplina il riconoscimento degli stabilimenti esteri, il contenuto dei certificati e le deroghe per categorie a rischio irrilevante.
Merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Il regolamento prevede anche misure per l’ingresso di agenti patogeni, materiale vegetale, mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto, mangimi e foraggi quando possano trasmettere malattie elencate o emergenti. Gli Stati membri possono limitare l’ingresso in situazioni epidemiologiche sfavorevoli, mentre la Commissione può stabilire prescrizioni specifiche e codici NC mediante atti delegati ed esecutivi.
Esportazione dall’Unione
Le esportazioni e riesportazioni verso paesi terzi devono rispettare, in linea generale, le norme applicabili ai movimenti intra-UE, tenendo conto dello stato sanitario del paese di destinazione. Sono ammesse deroghe quando richieste dal paese terzo o da accordi bilaterali, purché non sia pregiudicata la sanità pubblica o animale.
Animali da compagnia
La parte VI disciplina i movimenti non commerciali di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da altro Stato membro o da paese terzo/territorio. Per cani, gatti e furetti e per altre specie dell’allegato I si applicano limiti numerici, identificazione, eventuali misure preventive e documenti di identificazione; sono previste deroghe per eventi, competizioni, trasferimenti entro cinque giorni dal movimento del proprietario, e regole speciali per alcuni corridoi territoriali (es. Italia-San Marino, Italia-Vaticano, Francia-Monaco, ecc.).
Misure di emergenza
In caso di focolaio di malattia elencata, malattia emergente o pericolo grave, le autorità competenti devono adottare immediatamente misure di emergenza, inclusi restrizioni di movimento, quarantena, sorveglianza, tracciabilità e altre misure di controllo. La Commissione può adottare misure di emergenza unionale, anche immediate, sia per focolai nell’UE sia per rischi provenienti da paesi terzi o territori, e può agire in caso di inerzia degli Stati membri.
Poteri delegati ed esecutivi, sanzioni e disposizioni transitorie
L’articolo 264 disciplina la delega alla Commissione per cinque anni dal 20 aprile 2016, con proroga tacita e possibilità di revoca; l’articolo 265 prevede la procedura d’urgenza per gli atti delegati; l’articolo 266 regola la comitologia. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 22 aprile 2022. Il regolamento abroga una lunga serie di direttive e decisioni, con applicazione generale dal 21 aprile 2021 e regime transitorio fino al 21 aprile 2026 per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.
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