Cassazione Civile, Ordinanza n. 01630/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale il Tribunale di Roma aveva riformato la decisione di primo grado in punto spese, disponendo la compensazione delle spese del secondo grado con riconoscimento all'appellante del solo rimborso delle spese vive, pur in presenza di una sua vittoria sostanziale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta illegittimamente perché egli era risultato totalmente vittorioso e perché le ragioni indicate dal giudice di merito - questione di diritto non complessa e celerità del giudizio - non rientrano tra i presupposti legali per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha richiamato la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, affermando che la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo in caso di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha escluso che possano giustificare la compensazione la mancanza di complessità della questione di diritto o la brevità del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sul principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite
art. 92, secondo comma, c.p.c.
consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, solo nei casi tassativamente indicati dalla disciplina vigente e integrata dalla giurisprudenza costituzionale
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
L. 10 novembre 2014, n. 162
ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 132 del 2014
Corte costituzionale n. 77 del 2018
ha integrato la disciplina della compensazione delle spese, incidendo sui presupposti applicativi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione totale o parziale delle spese di lite è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge: assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
- La mera non complessità della questione decisa o la brevità del giudizio non costituiscono, di per sé, ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- Quando una parte risulta totalmente vittoriosa, il giudice non può derogare al principio di soccombenza facendo leva su motivazioni estranee ai presupposti legali della compensazione.
- La statuizione sulle spese è censurabile in cassazione per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quando il giudice di merito applica in modo non conforme i presupposti normativi della compensazione.
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