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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-549/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020. — Commissione europea contro Romania. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria. — Causa C-549/18

Giurisprudenza europea62018CJ0549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che la Romania non aveva trasposto né comunicato, entro il termine rilevante, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva antiriciclaggio 2015/849. Ha ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE anche in caso di totale mancanza di comunicazione delle misure di attuazione, respingendo le tesi degli Stati intervenienti che volevano limitarne l’ambito ai soli casi di inerzia assoluta in senso formale. Pur prendendo atto della trasposizione tardiva intervenuta in corso di causa, la Corte ha condannato la Romania al pagamento di una somma forfettaria di 3 milioni di euro.

Inadempimento della Romania per mancata trasposizione e comunicazione della direttiva (UE) 2015/849 nei termini; applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e condanna a una somma forfettaria.

La questione giuridica

Se la Romania sia venuta meno all’obbligo di trasporre e comunicare entro il termine la direttiva (UE) 2015/849; se un’ipotesi di totale mancata comunicazione delle misure di attuazione rientri nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; e se, nel caso concreto, debba essere inflitta una somma forfettaria e in quale importo.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Romania era inadempiente perché, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva adottato né comunicato alcuna misura di trasposizione della direttiva 2015/849; tale situazione rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Ha inoltre stabilito che, ai fini della somma forfettaria, la durata dell’infrazione si calcola dalla data di trasposizione prevista dalla direttiva, e ha condannato la Romania al pagamento di una somma forfettaria di 3.000.000 di euro.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 67 della direttiva (UE) 2015/849
  • Regolamento (UE) n. 648/2012
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva 2006/70/CE

Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2015/849 da parte della Romania

Si tratta di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Romania, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Fatti e procedimento

La direttiva 2015/849 imponeva agli Stati membri di adottare e comunicare le misure di trasposizione entro il 26 giugno 2017. Poiché la Romania non aveva fornito informazioni sulle misure adottate, la Commissione ha avviato la fase precontenziosa con lettera di diffida del 19 luglio 2017 e parere motivato dell’8 dicembre 2017, fissando un termine di due mesi. La Romania ha sostenuto di avere una trasposizione parziale tramite norme già vigenti e ha notificato nel 2018 40 misure nazionali. Tuttavia, tali misure non richiamavano la direttiva 2015/849 e, secondo la Commissione, costituivano atti di attuazione delle precedenti direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, non della nuova direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 258 TFUE, sul ricorso per inadempimento;
  • l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, sulle sanzioni pecuniarie per mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo procedura legislativa;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, sul ruolo della Commissione quale custode dei Trattati;
  • l’articolo 1 e l’articolo 67 della direttiva (UE) 2015/849.

Valutazione dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE

La Corte ricorda che l’inadempimento va valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, quindi all’8 febbraio 2018. Alla data rilevante, la Romania non aveva adottato né comunicato alcuna misura idonea a trasporre la direttiva 2015/849. Le 40 misure invocate dalla Romania non potevano essere considerate un atto positivo di trasposizione, perché:

  • sono state notificate solo nell’ottobre 2018, quindi dopo la scadenza del termine del parere motivato;
  • non contenevano alcun riferimento alla direttiva 2015/849, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 67;
  • non erano in ogni caso chiaramente riconducibili a una trasposizione della nuova direttiva. Ne deriva la dichiarazione di inadempimento della Romania rispetto all’articolo 67 della direttiva 2015/849.

Applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte affronta poi la questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Respinge l’interpretazione restrittiva proposta dalla Romania e da alcuni Stati membri intervenienti, secondo cui tale disposizione riguarderebbe solo i casi di totale inerzia formale e non anche quelli in cui lo Stato membro abbia comunicato misure incomplete o non pertinenti. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica quando lo Stato membro non ha comunicato alla Commissione informazioni sufficientemente chiare e precise sulle misure di trasposizione. In un caso come quello di specie, in cui non era stata comunicata alcuna misura di attuazione entro il termine rilevante, l’inadempimento rientra pienamente nell’ambito di tale disposizione.

Potere della Commissione di chiedere una sanzione pecuniaria

La Corte precisa che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se avviare il procedimento e se chiedere una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Non è quindi necessario che la Commissione motivi caso per caso la scelta di attivare il meccanismo sanzionatorio. Tuttavia, la Commissione deve motivare la natura e l’importo della sanzione richiesta, secondo gli orientamenti da essa adottati, per garantire trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. La Corte sottolinea che la propria decisione resta comunque soggetta a un contraddittorio pieno e a un autonomo controllo giurisdizionale sull’importo e sulla proporzionalità.

Somma forfettaria: ammissibilità e criteri di quantificazione

La Corte respinge l’argomento secondo cui la somma forfettaria sarebbe sproporzionata perché la Romania ha sanato l’inadempimento durante il processo. Il fatto che la violazione sia cessata non impedisce l’irrogazione della somma forfettaria, la quale mira a sanzionare la persistenza dell’infrazione e a prevenire future reiterazioni. Nel determinare l’importo, la Corte prende in considerazione:

  • la gravità dell’infrazione, ritenuta elevata perché attinente a un obbligo essenziale per garantire la piena efficacia del diritto UE e perché la direttiva 2015/849 tutela un settore particolarmente delicato;
  • la durata dell’infrazione, calcolata dalla data di trasposizione prevista dalla direttiva, ossia dal 26 giugno 2017, fino alla regolarizzazione del 21 luglio 2019;
  • la capacità finanziaria della Romania, valutata sulla base del PIL recente.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Romania è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 67 della direttiva 2015/849, poiché non aveva adottato né comunicato nei termini le misure di trasposizione. Inoltre, condanna la Romania a versare alla Commissione una somma forfettaria di 3.000.000 di euro e a sopportare le spese del giudizio. Gli Stati membri intervenienti sopportano le proprie spese.

Principio affermato

La mancata adozione e comunicazione, entro il termine di trasposizione, delle misure necessarie per una direttiva adottata secondo procedura legislativa integra un inadempimento sanzionabile ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; ai fini della somma forfettaria, la durata dell’infrazione va calcolata dalla data di trasposizione fissata nella direttiva, non dalla data del parere motivato.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiotrasposizione delle direttiveprocedure di infrazionesanzioni pecuniarie UElotta al finanziamento del terrorismo

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