Cassazione Civile, Ordinanza n. 19752/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, concernente IRES, IRAP e IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello del contribuente contro il rigetto di primo grado, ritenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato, con documento munito di adeguati crismi di ufficialità, la data di emissione dell’atto e valorizzando inoltre il profilo della notifica. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., perché la CGT avrebbe confuso emissione e notifica dell’avviso, senza distinguere le due fasi previste dall’art. 157 d.l. 34/2020; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché in appello l’Ufficio aveva prodotto il documento informatico che attestava la data di emissione e la sottoscrizione digitale dell’atto in data 9 dicembre 2020; (3) nullità per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 157, commi 1 e 5, d.l. 34/2020, perché il giudice di merito avrebbe deciso sulla mancata notifica, mentre la contribuente avrebbe contestato solo la tempestiva emissione dell’atto entro il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per ragione più liquida, e ha assorbito il primo. Ha affermato che il rapporto di verifica della firma digitale e il documento informatico depositato dall’Ufficio comprovavano validamente, ai sensi dell’art. 157, comma 5, d.l. 34/2020, la data di emissione dell’avviso al 9 dicembre 2020, dunque in termine. Ha inoltre osservato che la notifica del 14 settembre 2021 non era oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il divieto di ultrapetizione.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione."
La Corte lo richiama come disciplina generale dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.
art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020
"gli atti ... per i quali i termini di decadenza ... scadon[o] tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021"
La Corte ne valorizza la distinzione tra fase di emissione dell’atto e fase di notifica, ai fini della proroga emergenziale dei termini.
art. 157, comma 5, d.l. n. 34 del 2020
"l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate"
La Corte afferma che il documento informatico e il rapporto di verifica della firma digitale sono idonei a provare la data di emissione dell’atto.
art. 3 l. n. 212 del 2000
Richiamato in via derogata dalla disciplina emergenziale dell’art. 157 d.l. 34/2020.
art. 67, comma 1, d.l. n. 18 del 2020
Richiamato come periodo di sospensione da non computare nel calcolo dei termini di decadenza.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento soggetti alla proroga emergenziale, occorre distinguere nettamente il momento di emissione dell’atto da quello della sua notifica: la tempestività va verificata in relazione alla fase richiesta dalla norma applicabile.
- Ai fini della prova della data di emissione di un atto tributario informatico, il documento depositato telematicamente e il rapporto di verifica della firma digitale possono costituire prova sufficiente della validità dell’atto e della sua data di formazione/emissione, se coerenti con i sistemi informativi dell’Amministrazione.
- Non integra ultrapetizione la decisione che si mantenga entro il tema devoluto dalla parte, quando la contestazione riguardi la tempestività dell’emissione dell’atto e il giudice valuti, in tale ambito, gli elementi documentali relativi alla data di formazione e non un diverso autonomo profilo non dedotto.
- Nel giudizio di legittimità, quando il secondo e il terzo motivo risolvono in modo decisivo la controversia, possono essere esaminati con priorità secondo il criterio della ragione più liquida, con assorbimento degli altri motivi.
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