Cassazione Civile, Sentenza n. 32396/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente lamentava che la commissione esaminatrice non aveva riconosciuto e indicato nella graduatoria il suo status di riservataria (titolo di riserva ex art. 18, comma 6, D.Lgs. 215/2001 e art. 39 D.Lgs. 196/1995) derivante dal servizio come Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare, diritto che avrebbe comportato l'assunzione prioritaria. Chiedeva quindi la dichiarazione del diritto all'assunzione e la condanna al pagamento degli arretrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la controversia relativa al riconoscimento della riserva di posti rientri nella giurisdizione del giudice ordinario quando la questione si pone a valle dell'approvazione della graduatoria e riguarda il diritto alla assunzione. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Ancona per il giudizio di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché relativo a questioni di merito non esaminate per via del preliminare difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 18, comma 6, D.Lgs. 215/2001
Riconosciuto come titolo che può determinare uno status di riservatario per chi ha prestato servizio come Ufficiale in ferma prefissata; la mancata valutazione della riserva nella graduatoria può dar luogo a un diritto soggettivo all'assunzione, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario se la questione sorge dopo l'approvazione della graduatoria.
art. 39 D.Lgs. 196/1995
Norma richiamata come fonte della riserva; la Corte ha considerato la contestazione dell'esistenza/applicazione della riserva come autonomo oggetto della lite, attinente al diritto all'assunzione.
Richiamato in relazione ai profili processuali sollevati nella censura sulla giurisdizione.
Richiamato in sede di censura circa la materia dei rapporti di lavoro pubblico e le regole processuali applicabili.
art. 16 e art. 26 D.Lgs. 215/2001
Articoli richiamati nelle censure; la Corte ha valutato l'ambito di tutela riconosciuto dai titoli di riserva alla luce della giurisdizione competente.
Norma evocata nella seconda censura, con riferimento a profili procedurali relativi ai concorsi; non è stata però esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione per il prevalere della questione di giurisdizione.
art. 97 Cost.
Richiamato rispetto ai principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'amministrazione; censure attinenti a questi principi sono state ritenute questioni di merito non affrontate in questa sede.
Giurisprudenza: Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507
Precedente che afferma la giurisdizione del giudice ordinario quando si impugna l'esistenza o l'operatività di una riserva di posti a favore di categorie protette, indipendentemente dalla contestazione della graduatoria in sé.
Giurisprudenza: Cass. SU 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561; SU 28 maggio 2007 n. 12348; SU 20 agosto 2009 n. 18499
Serie di pronunce confermative del principio secondo cui la controversia sulla riserva di posti e sul diritto conseguente all'assunzione, soprattutto se posta a valle dell'approvazione delle graduatorie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Se la controversia riguarda l'esistenza o l'operatività di una riserva di posti prevista dalla legge (es. riserva per categorie militari o disabili) e la questione si pone dopo l'approvazione della graduatoria, la giurisdizione è del giudice ordinario (l'oggetto è il diritto all'assunzione), non del giudice amministrativo.
- Se invece il ricorso mira a impugnare la procedura concorsuale o l'approvazione stessa della graduatoria (vizi amministrativi nella formazione della graduatoria), la giurisdizione è tipicamente amministrativa.
- In casi misti occorre distinguere l'oggetto della domanda: se si chiede accertamento di un diritto soggettivo all'assunzione derivante da una riserva di legge, la causa va al giudice ordinario; se si chiede l'annullamento dell'atto amministrativo (approvazione graduatoria) per vizi nella procedura, la competenza è del giudice amministrativo.
- Per ottenere tutela è necessario provare il possesso del titolo di riserva (es. stato giuridico militare o certificazioni previste dalla norma) e che la mancata indicazione/valutazione nella graduatoria ha impedito l'effettiva assunzione.
- In fase processuale è utile formulare con precisione la domanda (dichiarativa del diritto all'assunzione e/o risarcitoria) perché la qualificazione dell'oggetto della lite condizionerà la giurisdizione e, conseguentemente, la strategia probatoria e i rimedi esperibili.
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