Cassazione Penale, Sentenza n. 24995/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace del 22/02/2022, con cui Kone Mousa era stato condannato a 10.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-bis e ter, d.lgs. n. 286/1998 (soggiorno in Italia nonostante ordine di allontanamento). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme di procedura penale (art. 125 e art. 568, comma 5 c.p.p.), denuncia nullità per mancata traduzione degli atti presupposti e censura il trattamento sanzionatorio e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità e, in via principale, l'annullamento della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 28/03/2023 e ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile: le questioni di nullità per mancata traduzione non risultavano previamente dedotte né devolute in appello né sollevate in primo grado; molte doglianze erano generiche o investivano il merito (questioni non rivedibili in sede di legittimità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 5-bis e ter
Norma sostanziale contestata: configurazione del reato per il soggiorno irregolare in Italia nonostante ordine di allontanamento; la Corte non entra nel merito sostanziale essendo la questione rimasta inammissibile in cassazione.
codice di procedura penale, art. 568, comma 5
La disposizione impone che, nell'interpretazione della natura dell'impugnazione, il giudice privilegi la reale volontà della parte. Tuttavia non consente al giudice di sostituire il mezzo espressamente voluto con un diverso rimedio quando la parte abbia chiaramente inteso utilizzare quello inammissibile: la qualificazione ope iudicis è ammessa solo quando riflette la volontà effettiva dell'impugnante.
codice di procedura penale, art. 125
Riferimento invocato dal ricorrente relativo a norme sulla traduzione e sui diritti della difesa; la Corte ha ritenuto che le relative doglianze non fossero state dedotte nei termini necessari per essere esaminate in cassazione.
codice di procedura penale, art. 606
Richiamato in connessione alla formulazione dei motivi di cassazione: le doglianze devono essere specifiche e inquadrate nei motivi rilevabili in sede di legittimità; motivi di merito o generici risultano inammissibili.
codice di procedura penale, art. 620, lett. l)
La Corte ha deciso che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione era opportuna e che, comunque, l'impugnazione doveva essere decisa in Cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. l), per evitare un rinvio inutile.
codice penale, art. 133-ter
Richiamato dalla difesa in tema di graduazione della pena; la Corte ha osservato che il sindacato sulla determinazione della sanzione è questione di merito non rivedibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione dell'impugnazione deve privilegiare la reale volontà della parte: il giudice può riqualificare l'atto ove sia chiaro che la parte abbia inteso proporre il rimedio che la legge consente, ma non può sostituire la volontà dell'impugnante sostituendo il mezzo di impugnazione con uno diverso quando la parte abbia chiaramente optato per l'altro.
- L'appello contro una sentenza del Giudice di pace che infligge solo una pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione; la conversione è possibile solo se l'atto dimostra che l'impugnante intendeva effettivamente la legittimità e i motivi compatibili con la cassazione.
- Questioni non sollevate in primo grado o non devolute in sede d'appello non possono essere esaminate in cassazione: la mancata tempestiva deduzione di nullità (es. mancata traduzione) rende la questione inammissibile in sede di legittimità.
- Le doglianze generiche o che investono il merito (valutazioni di fatto, graduazione della pena) sono inammissibili in cassazione e devono essere sollevate e precisate nei termini previsti nei gradi precedenti.
- Il giudice di legittimità può annullare senza rinvio un provvedimento interlocutorio di inammissibilità e dichiarare l'impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e a sanzioni accessorie come la Cassa delle ammende, quando i motivi devoluti appaiono manifestamente inammissibili.
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