Sentenza n. 2012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su un precedente penale relativo alla violazione dell’art. 186 del Codice della strada
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, aveva contestato che un unico precedente penale, risalente al 2006 e relativo a una condanna pecuniaria per la violazione dell’art. 186 del Codice della strada, potesse giustificare il giudizio negativo sulla sua integrazione e affidabilità. Il ricorrente aveva evidenziato la lieve entità e la risalenza del fatto, l’assenza di ulteriori condanne, la propria comprovata integrazione sociale, familiare e lavorativa e l’intervenuta estinzione del reato e degli effetti penali della condanna a seguito del pagamento dell’oblazione. In appello ha censurato la sentenza del TAR, che aveva ritenuto non manifestamente irragionevole il diniego valorizzando la gravità della violazione stradale, il rischio per la sicurezza pubblica e anche l’inesatta autocertificazione relativa all’assenza di condanne penali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego di cittadinanza. Il giudice ha affermato che la valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza per residenza è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile. L’amministrazione deve valutare concretamente la condotta del richiedente, considerando non solo l’astratta tipologia del reato, ma anche le modalità del fatto, il suo effettivo disvalore, la pena concretamente applicata, la risalenza temporale, l’eventuale unicità dell’episodio, la personalità complessiva del richiedente e l’intervenuta estinzione del reato o riabilitazione. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a desumere astrattamente l’inaffidabilità e la mancata integrazione dall’unico precedente penale, senza valutare l’estinzione del reato, la distanza temporale del fatto, l’assenza di ulteriori violazioni o condanne e la condotta complessiva del richiedente. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza richiede, oltre alla residenza legale continuativa, una valutazione discrezionale dell’inserimento del richiedente nel contesto sociale nazionale e della sua affidabilità complessiva.
art. 186 d.lgs. 285/1992
La violazione del Codice della strada costituisce un elemento valutabile dall’amministrazione, ma non può determinare automaticamente il diniego della cittadinanza senza un esame concreto della condotta e della personalità del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, la valutazione discrezionale dell’amministrazione deve riguardare l’inserimento complessivo del richiedente nel contesto sociale nazionale, considerando condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile.
- La mera presenza di una notizia di reato o di un precedente penale non può determinare automaticamente il diniego della cittadinanza: l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e circostanziata sulle modalità del fatto, sul suo effettivo disvalore, sulla pena applicata, sulla risalenza temporale e sulla personalità complessiva del richiedente.
- L’obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza è tanto più intenso quanto più il comportamento ritenuto ostativo è risalente, isolato, di limitata gravità o seguito dall’estinzione del reato o dalla riabilitazione; la motivazione deve rendere comprensibile perché quel fatto sia ancora incompatibile con l’affidabilità e l’integrazione del richiedente.
- L’intervenuta estinzione del reato o degli effetti penali della condanna è un elemento rilevante nella valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza e deve essere specificamente considerata, insieme all’eventuale assenza di ulteriori condotte illecite.
- La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza, pur ampia, non consente valutazioni fondate esclusivamente sulla pericolosità astratta della tipologia di reato o su formule generiche riferite alla sicurezza pubblica; il giudice amministrativo può sindacare il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale del diniego.
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