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Sentenza

Sentenza n. 1106/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale e conseguente esclusione dalla graduatoria di una selezione per agente di polizia locale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva superato tutte le prove concorsuali della selezione indetta dal Comune di Venezia per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro della durata di un anno come agente di polizia locale. Convocata agli accertamenti dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dagli articoli 26 e 27 del Regolamento Speciale del Corpo della Polizia Locale di Venezia, era stata giudicata non idonea dal Collegio sanitario, con la precisazione che non risultava possibile prevederne un proficuo adattamento nel ruolo. Il Comune aveva quindi disposto la sua esclusione dalla graduatoria. La ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità e gli atti conseguenti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione sui requisiti psico-attitudinali; la verificazione aveva confermato il giudizio negativo. All’esito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia, chiedendo e accettando la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata resa in udienza dalla ricorrente e accettata dal Comune resistente, senza opposizione di parti interessate alla prosecuzione. Il Collegio ha ritenuto perfezionata la fattispecie a formazione progressiva prevista dall’articolo 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a., cui consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La verificazione aveva inoltre confermato il giudizio negativo sui requisiti psico-attitudinali, ma la sentenza non ha definito nel merito le censure contro l’inidoneità. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; la causa è stata così definita dopo la rinuncia al ricorso.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    La rinuncia può essere resa in udienza e deve risultare dal verbale, purché proveniente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia produce l’estinzione quando non vi sia opposizione delle parti che abbiano un interesse sostanziale alla prosecuzione; nel caso concreto, l’effetto si è perfezionato mediante la rinuncia resa dalla ricorrente e la contestuale accettazione del Comune.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio quale conseguenza della rinuncia perfezionata secondo l’articolo 84 c.p.a.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo può essere resa in udienza e documentata nel verbale, quando sia effettuata dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale.
  • La rinuncia al ricorso è un atto recettizio diretto a consentire alle altre parti interessate di opporsi alla prosecuzione del giudizio; in assenza di opposizione, e in presenza dell’accettazione della parte resistente, si perfeziona la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 84 c.p.a.
  • La rinuncia al ricorso e la mancata opposizione delle parti interessate determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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