Tribunale, Sentenza T-702/16
Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 18 settembre 2018. — José Barroso Truta e a. contro Corte di giustizia dell'Unione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in regimi pensionistici nazionali – Danno derivante dall’informazione asseritamente insufficiente fornita ai ricorrenti dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità che li riguardavano – Rigetto del ricorso per risarcimento danni in primo grado – Articolo 77, quarto comma, dello Statuto – Danno materiale. — Causa T-702/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeQuattro agenti contrattuali della Corte di giustizia chiedevano il risarcimento del presunto pregiudizio subito per aver trasferito nel regime pensionistico UE i diritti maturati in regimi nazionali, sostenendo di non essere stati informati adeguatamente dell’effetto della norma del minimo vitale. Il Tribunale ha rilevato che l’irricevibilità dichiarata in primo grado era erronea, ma ha confermato il rigetto perché il danno allegato non era ancora reale e certo. La responsabilità dell’Unione non poteva quindi essere accertata.
Impugnazione in materia di funzione pubblica: responsabilità extracontrattuale per presunta insufficienza di informazioni fornite agli agenti contrattuali sui trasferimenti dei diritti pensionistici nazionali nel regime pensionistico UE e sulla norma del minimo vitale
La questione giuridica
Se il Tribunale della funzione pubblica abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso risarcitorio dei ricorrenti perché sostanzialmente diretto contro atti non impugnati tempestivamente; e, in subordine, se abbia errato nel negare la sussistenza di un illecito amministrativo e nel ritenere non certo e non reale il danno materiale dedotto, derivante dal trasferimento nel regime pensionistico UE dei diritti a pensione maturati in regimi nazionali senza adeguata informazione sull’effetto della norma del minimo vitale.
Principio di diritto
Il Tribunale respinge l’impugnazione: il danno lamentato dagli agenti contrattuali non era, allo stato, reale e certo, perché gli effetti concreti del trasferimento dei diritti pensionistici nazionali dipendevano da variabili future e incerte (carriera, ultimo stipendio, eventuali modifiche normative, numero di anni di servizio), sicché non era possibile affermare che il trasferimento avesse prodotto una perdita definitiva. Inoltre, il giudice dell’Unione può essere adito per un danno futuro solo se esso è prevedibile con sufficiente certezza; qui tale requisito mancava. Pertanto, pur riconoscendo che il Tribunale della funzione pubblica aveva errato nel qualificare irricevibile il ricorso, la sentenza è confermata nel dispositivo perché la domanda risarcitoria era comunque infondata nel merito per difetto di prova del danno.
Norme richiamate
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 77
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 90, paragrafi 1 e 2
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 91, paragrafo 2
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 25
- Allegato VIII dello Statuto, articoli 2, 6, 11, paragrafo 2
- Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, articoli 109 e 110
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 336 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Trasferimento dei diritti pensionistici e responsabilità dell’Unione per asserita informazione insufficiente
La pronuncia riguarda un’impugnazione in materia di funzione pubblica dell’Unione, relativa al trasferimento nel regime pensionistico UE di diritti a pensione maturati in precedenti regimi nazionali da parte di quattro agenti contrattuali della Corte di giustizia. I ricorrenti sostenevano che l’amministrazione non li avesse informati in modo sufficiente circa l’effetto della cosiddetta norma del minimo vitale di cui all’articolo 77, quarto comma, dello Statuto.
Fatti e procedimento amministrativo
Tra il 2006 e il 2010 i ricorrenti presentarono domande di trasferimento dei loro diritti pensionistici nazionali nel regime dell’Unione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali per effetto del RAA. L’AACC trasmise proposte di abbuono di annualità invitando gli interessati a verificare attentamente i dati e a contattare i servizi competenti per chiarimenti sul calcolo e sull’opportunità di procedere al trasferimento. Dopo aver scoperto, tramite uno strumento di simulazione pensionistica, che i trasferimenti non avrebbero inciso in modo apprezzabile sull’importo della futura pensione, i ricorrenti chiesero di poter riversare agli enti nazionali gli importi trasferiti. La Corte di giustizia, in qualità di AACC, respinse le richieste e confermò poi il rigetto delle domande risarcitorie presentate ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.
Domande proposte in primo grado
Dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, i ricorrenti chiedevano la condanna della Corte di giustizia a versare, a favore dei rispettivi fondi o assicurazioni nazionali, gli importi corrispondenti ai capitali trasferiti; in subordine, chiedevano il pagamento diretto delle stesse somme a loro favore, oltre agli interessi. In ulteriore subordine domandavano la constatazione di un illecito amministrativo.
Decisione del Tribunale della funzione pubblica
Il Tribunale della funzione pubblica dichiarò il ricorso irricevibile, ritenendo che il comportamento contestato all’AACC, cioè l’insufficienza delle informazioni fornite, fosse inscindibilmente connesso alla procedura culminata nelle decisioni finali di abbuono di annualità. Poiché tali decisioni avrebbero potuto essere impugnate mediante reclamo e successivo ricorso di annullamento, la domanda di risarcimento non poteva essere utilizzata per eludere i termini di impugnazione. Ad abundantiam, il Tribunale della funzione pubblica aggiunse che non vi era prova di un danno reale e certo, in quanto i ricorrenti erano ancora in servizio e molti elementi determinanti per il calcolo della pensione restavano incerti.
Esame del Tribunale sull’impugnazione
Il Tribunale chiarisce innanzitutto che in primo grado i ricorrenti avevano fatto valere solo un danno materiale, non anche un danno morale. Pertanto, l’eventuale motivo d’impugnazione relativo al danno morale è irricevibile, perché introdurrebbe per la prima volta dinanzi al giudice d’appello una pretesa nuova. Quanto alla ricevibilità del ricorso originario, il Tribunale osserva che azione di annullamento e azione di risarcimento sono rimedi autonomi. L’azione risarcitoria diventa irricevibile solo quando mira esclusivamente a riparare gli effetti di un atto che avrebbe dovuto essere impugnato con azione di annullamento e quando si presenta come un surrogato per ottenere lo stesso risultato economico. Nel caso di specie, però, i ricorrenti non contestavano gli effetti positivi delle decisioni di trasferimento e abbuono in quanto tali, ma l’asserito difetto di informazione che li avrebbe indotti ad accettare trasferimenti non vantaggiosi. Per tale ragione il Tribunale ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare il ricorso irricevibile.
Esame del merito: condizioni della responsabilità extracontrattuale
Nonostante l’errore sulla ricevibilità, il Tribunale conferma il rigetto nel merito. Ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, realtà del danno e nesso causale. Sul punto decisivo, il Tribunale osserva che il danno allegato non è, allo stato, reale e certo. Il calcolo della futura pensione dipende da variabili ancora ignote, come:
- l’ultimo stipendio base effettivamente percepito al momento del pensionamento;
- l’eventuale accesso futuro a un impiego di funzionario o agente temporaneo;
- possibili aumenti retributivi;
- il numero di annualità di servizio che saranno maturate presso le istituzioni UE;
- eventuali modifiche legislative o regolamentari dello Statuto o della disciplina pensionistica. Di conseguenza, non è possibile affermare che il trasferimento dei diritti pensionistici nazionali abbia prodotto una perdita definitiva o che, al momento della liquidazione della pensione, la norma del minimo vitale comporterà certamente la mancata valorizzazione delle annualità trasferite.
Rilievo della tutela giurisdizionale effettiva e dell’arricchimento senza causa
Il Tribunale richiama anche il principio di tutela giurisdizionale effettiva: in astratto, un ricorso per risarcimento può essere proposto anche per un danno futuro, purché esso sia prevedibile con sufficiente certezza. Tuttavia, nel caso concreto tale soglia non è raggiunta. Viene inoltre ricordato che, se in futuro le annualità trasferite non dovessero incidere sul calcolo della pensione, i ricorrenti potrebbero eventualmente agire contro gli atti di liquidazione pensionistica o invocare, in astratto, rimedi collegati all’arricchimento senza causa, ma non è possibile riconoscere ora un danno già definito.
Dispositivo e spese
L’impugnazione è respinta. Il Tribunale, pur rilevando l’errore del primo giudice sulla ricevibilità, conferma il rigetto della domanda risarcitoria perché manca la prova di un danno reale e certo. In via equitativa, le spese sono ripartite: i ricorrenti sopportano un quarto delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporta le proprie spese più tre quarti delle spese dei ricorrenti.
Principio affermato
In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione nel contesto del trasferimento dei diritti pensionistici, il pregiudizio lamentato non è risarcibile se, al momento della domanda, dipende ancora da eventi futuri incerti e non consente di dimostrare una perdita definitiva; la mera prospettazione che il trasferimento possa rivelarsi svantaggioso non basta a integrare un danno reale e certo.
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