Corte di giustizia, Sentenza C-327/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018. — RO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione – Articolo 50 TUE – Mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di recesso dall’Unione europea – Incertezza quanto al regime giuridico applicabile alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso. — Causa C-327/18 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il rapporto tra mandato d'arresto europeo e Brexit in una fase in cui il Regno Unito aveva già notificato il recesso ma non era ancora uscito dall'Unione. Ha affermato che tale notifica non basta, da sola, per bloccare la consegna: il sistema del mandato d'arresto continua ad applicarsi fino al recesso effettivo. Solo un rischio concreto e comprovato di privazione dei diritti derivanti dalla Carta e dalla decisione quadro può giustificare il rifiuto dell'esecuzione.
Mandato d'arresto europeo emesso dal Regno Unito: la mera notifica di recesso ex articolo 50 TUE non giustifica il rifiuto o il rinvio della consegna da parte dello Stato di esecuzione
La questione giuridica
Se l'articolo 50 TUE, alla luce dell'incertezza sul regime giuridico successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione, imponga allo Stato membro di esecuzione di rifiutare o rinviare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da tale Stato membro; e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare il giudice nazionale nella valutazione del rischio di lesione dei diritti dell'interessato e nell'eventuale rinvio della decisione.
Principio di diritto
La sola notifica di intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 TUE non sospende l'applicazione del diritto dell'Unione nello Stato che ha notificato il recesso e non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale idonea a giustificare il rifiuto o il rinvio dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Lo Stato di esecuzione può opporsi alla consegna solo se, sulla base di una valutazione concreta e precisa, emergono ragioni serie e comprovate per ritenere che la persona rischi, a seguito del recesso, di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro; in mancanza di tali elementi, la consegna va eseguita fino a quando lo Stato emittente resta membro dell'Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 26 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 28 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 2 e 6 TUE
- Articolo 7, paragrafi 2 e 3, TUE
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
Mandato d'arresto europeo e recesso ex articolo 50 TUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza proposto dalla High Court irlandese nell'ambito dell'esecuzione di due mandati d'arresto europei emessi nel Regno Unito nei confronti di RO. La questione centrale era se la notifica del recesso del Regno Unito dall'Unione potesse incidere, già prima dell'uscita effettiva, sull'obbligo dello Stato membro di esecuzione di dare seguito al mandato d'arresto europeo.
Fatti e procedimento principale
RO era destinatario di due mandati d'arresto europei emessi da giudici del Regno Unito: il primo per omicidio e incendio doloso, il secondo per violenza sessuale. Arrestato in Irlanda, RO contestava la consegna, sostenendo in particolare che, a seguito della Brexit, non vi sarebbe stata più garanzia effettiva dei diritti derivanti dalla decisione quadro e dalla Carta, e invocando anche il rischio di trattamenti inumani o degradanti nel carcere di Maghaberry.
La High Court aveva inizialmente già esaminato il profilo relativo alle condizioni detentive alla luce della giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru, chiedendo chiarimenti alle autorità del Regno Unito. Restavano aperte, tuttavia, le obiezioni fondate sul recesso dall'Unione e sulla possibilità di rinviare o rifiutare la consegna in attesa di maggiore chiarezza sul futuro assetto giuridico.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diritto dell'Unione imponesse di rifiutare la consegna al Regno Unito, oppure di rinviarla, in ragione della sola notifica di recesso ex articolo 50 TUE;
- in caso di risposta non assoluta, quali criteri dovessero guidare la decisione;
- se la decisione finale sull'esecuzione dovesse essere sospesa fino a quando il quadro giuridico post-recesso non fosse divenuto più certo.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato anzitutto l'articolo 50 TUE, che disciplina la procedura di recesso, e la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI. Sono stati considerati in particolare:
- l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, sulla regola del riconoscimento reciproco e sul rispetto dei diritti fondamentali;
- gli articoli 26, 27 e 28, relativi rispettivamente alla detrazione del periodo di custodia, alla regola di specialità e alla consegna o estradizione successiva;
- l'articolo 15, paragrafo 2, sull'obbligo di chiedere informazioni complementari;
- i considerando 10 e 12 della decisione quadro.
La Corte ha inoltre fatto riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, in particolare all'articolo 4, nonché agli articoli 2 e 6 TUE e all'articolo 7 TUE. Nel ragionamento compare anche la CEDU e la convenzione europea di estradizione del 1957, in quanto richiamate per valutare la persistenza delle garanzie nello Stato emittente.
Ragionamento della Corte: il principio di fiducia reciproca resta operante
La Corte ha ribadito che il mandato d'arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco, che implica un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Il rifiuto di esecuzione è un'eccezione, ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla decisione quadro o in circostanze eccezionali, come nel caso di rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti.
Secondo la Corte, la semplice notifica di recesso non sospende l'applicazione del diritto dell'Unione nello Stato notificante. Fino al recesso effettivo, restano pienamente applicabili la decisione quadro e i principi di fiducia e riconoscimento reciproci. Accogliere la tesi opposta equivarrebbe a introdurre una sospensione unilaterale della decisione quadro, incompatibile con il suo testo e con il meccanismo dell'articolo 50 TUE.
Valutazione concreta dei diritti invocati da RO
La Corte ha poi esaminato i singoli diritti invocati da RO.
Quanto all'articolo 4 della Carta, ha ricordato che, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione esclude, sulla base delle informazioni acquisite, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, non vi è motivo di rifiutare la consegna su questo fondamento. Nel caso di specie, la decisione di rinvio lasciava intendere che tale rischio potesse essere escluso, ferma restando la possibilità per RO di far valere i rimedi disponibili nello Stato emittente.
Quanto agli articoli 26, 27 e 28 della decisione quadro, la Corte ha osservato che:
- la regola di specialità e i limiti alla consegna successiva trovano corrispondenza nella convenzione europea di estradizione e risultano, in sostanza, riprodotti nel diritto interno del Regno Unito;
- anche la deduzione del periodo di custodia risulta recepita e applicata nel diritto interno britannico;
- non emergevano elementi concreti che dimostrassero che RO sarebbe stato privato della possibilità di invocare tali diritti dopo il recesso.
La sola eventualità che, dopo la Brexit, tali diritti non potessero più essere oggetto di rinvio pregiudiziale non è stata ritenuta sufficiente a fondare il rifiuto della consegna.
Decisione
La Corte ha risposto che la mera notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 TUE non comporta, di per sé, che lo Stato di esecuzione debba rifiutare o rinviare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da tale Stato membro.
Lo Stato di esecuzione può rifiutare la consegna solo se esistono ragioni serie e comprovate per ritenere che la persona, a seguito del recesso dello Stato emittente, rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro. In difetto di tali elementi, il mandato deve essere eseguito finché lo Stato emittente rimane parte dell'Unione.
Principio affermato
La notifica del recesso ex articolo 50 TUE non integra una causa autonoma di non esecuzione del mandato d'arresto europeo. Il giudice nazionale deve attenersi al sistema della decisione quadro e può derogare solo in presenza di un rischio concreto, attuale e dimostrato di perdita dei diritti tutelati dal diritto dell'Unione dopo il recesso effettivo dello Stato emittente.
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