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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43834/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della New Deal Production s.r.l. (distrazione di euro 320.467,63 dal conto della fallita per pagare stipendi dei dipendenti della Miller soc. Coop., di cui Armetta era socio e legale rappresentante). Il ricorrente contestava che i pagamenti avessero costituito un vantaggio per la New Deal in quanto la Miller avrebbe fornito prestazioni essenziali per mantenere la piattaforma Stream.it; rilevava inoltre l'esistenza di una consistente fatturazione antecendente dalla Miller s.r.l. e sosteneva che la mancata fatturazione nel periodo contestato non escludeva l'effettività dei rapporti. Chiedeva la riqualificazione dell'ipotesi nel reato di cui all'art. 217 legge fallimentare e la riduzione della pena, lamentando vizio di motivazione e carenze nella valutazione delle risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivi l'ammissione dell'imputato circa l'assenza di contratti e di fatture per le operazioni contestate e la mancanza, nel ricorso, di una concreta allegazione e prova dell'esistenza di un gruppo societario e di un vantaggio compensativo per la New Deal idoneo a compensare il depauperamento. La richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare è stata considerata generica e dunque inammissibile. Anche la censura sulla commisurazione della pena è stata respinta: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria entro i parametri previsti. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'esito favorevole al resistente e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103).

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La richiesta di riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 217 deve essere specifica e adeguatamente motivata; la mera generica prospettazione è insufficiente. La norma viene richiamata per valutare se l'operazione contestata potesse essere giustificata come operazione d'impresa nell'interesse del complesso aziendale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per colpa. La Corte ha applicato la disposizione nelle more della modifica introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d'appello sul punto fosse sufficiente, poiché non si è riscontrata una deviazione significativa dal minimo edittale che richieda una motivazione particolarmente rafforzata.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Modifica la disciplina delle statuizioni di condanna per spese e somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale parametro per determinare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le operazioni tra società riconducibili allo stesso soggetto non sono automaticamente esenti da natura distrattiva: l'imputato deve dimostrare non solo l'appartenenza a un gruppo societario, ma anche l'esistenza di un vantaggio compensativo concreto e specifico per la società depauperata, idoneo a neutralizzare gli effetti negativi dell'operazione.
  • L'ammissione dell'assenza di contratti e la mancanza di fatture rappresentano indici forti di operazioni fittizie o distrattive e gravano favorevolmente sulla ricostruzione accusatoria.
  • Documentazione contabile o fatture antecedenti non dimostrano automaticamente la legittimità di operazioni successive: occorre collegare direttamente le attività e le prestazioni al periodo e alle somme contestate.
  • Le richieste di riqualificazione del fatto (es. art. 217 legge fallimentare) devono essere formulate in modo chiaro e concreto nel processo; censure generiche sono vulnerabili e possono essere ritenute inammissibili.
  • Sulla determinazione della pena, il giudice di merito è tenuto a motivare solo in misura rafforzata quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; per sanzioni nella media o inferiori alla media è sufficiente richiamare i criteri di adeguatezza e gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
  • In sede di cassazione, la mancanza di una documentazione probatoria specifica o di una chiara esposizione logico-giuridica del vantaggio per la fallita rende il ricorso debole e potenzialmente inammissibile.

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