Sentenza n. 5492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 819/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 819/2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il decreto di annullamento d’ufficio dell’archiviazione e di revoca degli aiuti agricoli, nonché il conseguente recupero delle somme
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria di aiuti comunitari FEAGA e FEASR aveva impugnato in primo grado il decreto con cui A.R.T.E.A. aveva annullato d’ufficio il precedente provvedimento di archiviazione del procedimento di recupero, revocato venti decreti di autorizzazione relativi agli aiuti percepiti tra il 2014 e il 2019 e disposto il recupero di euro 63.800,48. I motivi originari riguardavano la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’assenza di adeguati accertamenti e di una motivazione ponderata sui presupposti fattuali, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, nonché l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione in ordine al tempo impiegato per l’autotutela. Nel corso del giudizio, A.R.T.E.A. aveva adottato un provvedimento del 30 aprile 2024, respingendo un’istanza di autotutela proposta dalla società dopo una sentenza della Corte dei conti favorevole agli interessati. Il TAR aveva qualificato tale atto come conferma propria e, ritenendo che esso avesse sostituito il provvedimento originariamente impugnato, aveva dichiarato improcedibile il ricorso. In appello, la società ha contestato tale qualificazione, sostenendo che l’interesse al ricorso permanesse e che la mancata impugnazione del nuovo atto fosse giustificata dalla sua asserita non lesività; ha inoltre richiamato la presentazione di un’istanza di prelievo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione del provvedimento del 30 aprile 2024 come conferma propria, poiché A.R.T.E.A. aveva riesaminato autonomamente la vicenda in seguito all’istanza di autotutela, considerando nuovi elementi: la sentenza della Corte dei conti n. 256/2023, un nuovo parere legale, l’ordinanza cautelare del TAR resa nella controversia e una successiva sentenza del TAR relativa a un caso analogo. L’amministrazione aveva inoltre formulato autonome valutazioni sulla separazione tra giudizio contabile e giudizio amministrativo e sulla valutazione cautelare già espressa dal TAR. Poiché la conferma propria sostituisce il precedente provvedimento, il ricorrente aveva l’onere di impugnarla tempestivamente, anche mediante motivi aggiunti. La mancata impugnazione ha quindi determinato l’improcedibilità del ricorso originario. La presentazione di un’istanza di prelievo non conserva l’interesse al ricorso e non esonera dall’impugnazione dell’atto sopravvenuto, avendo la sola funzione di sollecitare la fissazione dell’udienza di merito. Il giudice non ha esaminato i motivi riproposti nel merito, essendo sufficiente l’infondatezza dell’unico motivo d’appello relativo alla natura dell’atto sopravvenuto. Le spese sono state poste a carico solidale degli appellanti per euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione era invocata in primo grado in relazione ai presupposti e ai tempi dell’annullamento d’ufficio, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito, avendo confermato l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto di conferma propria.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La soccombenza processuale giustifica la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Un provvedimento sopravvenuto costituisce conferma propria, e non mera conferma, quando l’amministrazione riesamina autonomamente la fattispecie, eventualmente svolgendo ulteriori approfondimenti istruttori, e ribadisce la precedente determinazione sulla base di nuovi elementi; tale autonoma valutazione deve risultare dalla motivazione dell’atto.
- La conferma propria sostituisce il precedente provvedimento e deve essere autonomamente impugnata dal destinatario, anche mediante motivi aggiunti; la mancata impugnazione rende improcedibile il ricorso originariamente proposto contro l’atto sostituito.
- La presentazione di un’istanza di prelievo, avendo la sola funzione di sollecitare la fissazione dell’udienza di merito, non conserva l’interesse al ricorso contro l’atto sostituito e non esclude l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento sopravvenuto.
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