Sentenza del 17/03/2017 n. 3135 - Comm. Trib. Prov. Catania
Rimborso delle imposte popolazioni danneggiate da sisma '90 - Iva - non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha domandato il rimborso del 90% delle imposte versate in relazione alle agevolazioni previste per le popolazioni colpite dal sisma del 1990, includendo l'IVA, l'IRPEF e l'ILOR. La questione è stata valutata alla luce della normativa nazionale e delle decisioni assunte in sede europea in materia di aiuti di Stato.
La decisione
La domanda di rimborso è stata rigettata limitatamente all'IVA, poiché l'agevolazione richiesta è incompatibile con i vincoli derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il rigetto relativo all'IVA non pregiudica, però, la richiesta di rimborso riferita a IRPEF e ILOR, che resta distinta e deve essere valutata separatamente. La decisione è conforme a Cass. n. 20641/2007 e difforme rispetto a Comm. Trib. Reg. Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 9/2015.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002
La normativa è richiamata quale base delle agevolazioni e delle richieste di rimborso connesse agli eventi sismici del 1990. La sua applicazione deve essere coordinata con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, che impedisce il riconoscimento del beneficio relativamente all'IVA.
Disciplina europea sugli aiuti di Stato
Le agevolazioni fiscali incompatibili con il mercato interno o non autorizzate secondo la normativa europea non possono essere riconosciute. Tale limite opera, nella fattispecie, con riferimento al rimborso dell'IVA.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alle agevolazioni fiscali per il sisma del 1990, la richiesta di rimborso deve essere esaminata separatamente per ciascun tributo.
- Il rimborso dell'IVA non può essere riconosciuto quando l'agevolazione risulta incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, anche se la normativa nazionale sembra prevederla.
- Il diniego relativo all'IVA non determina automaticamente il rigetto delle pretese riguardanti IRPEF e ILOR, che devono essere valutate autonomamente.
- Le decisioni europee in materia di aiuti di Stato possono limitare o escludere l'applicazione retroattiva di benefici fiscali previsti dal legislatore nazionale.
- In casi analoghi è opportuno verificare il singolo tributo richiesto, la natura dell'agevolazione, la sua eventuale qualificazione come aiuto di Stato e la compatibilità con la normativa europea.
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