Sentenza n. 61/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del responsabile del settore urbanistica e lavori pubblici del Comune di Montescaglioso n. 45/2025 del 4.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che ha disposto la proroga del servizio fino all'espletamento della nuova gara, impegnando euro 40.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, già aggiudicataria della procedura di gara del 2020 e titolare del contratto scaduto il 31 dicembre 2024, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha disposto la proroga del servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della proroga perché non prevista dalla legge di gara, adottata dopo la scadenza del contratto e non limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura. La nuova gara, indetta nell'aprile 2025, era infatti risultata deserta nel giugno 2025, mentre la proroga continuava a produrre effetti oltre sette mesi dopo tale esito, imponendo alla società la prosecuzione del servizio a condizioni economiche ritenute svantaggiose.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione comunale. Ha ritenuto che l'atto fosse contrario allo stesso art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall'amministrazione come fondamento del potere. In primo luogo, la documentazione della gara originaria non prevedeva alcuna opzione di proroga, requisito essenziale per l'esercizio dell'istituto, avente natura derogatoria rispetto alle regole concorrenziali degli appalti pubblici. In secondo luogo, la proroga avrebbe dovuto essere disposta, anche se prevista, durante l'esecuzione del contratto e prima della sua scadenza; non è possibile incidere unilateralmente sulla durata di un rapporto contrattuale ormai cessato. In terzo luogo, la proroga avrebbe dovuto essere limitata al tempo strettamente necessario per concludere la nuova gara, mentre nel caso concreto si era tradotta in una protrazione non adeguatamente circoscritta, anche dopo la conclusione senza esito della nuova procedura. Il Comune, non costituito, è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante
La proroga contrattuale è legittima solo se prevista nel bando o nei documenti di gara, adottata durante l'esecuzione del contratto e limitata al tempo strettamente necessario per individuare il nuovo contraente. Non può essere disposta dopo la scadenza del contratto né protrarsi sine die.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La proroga della durata di un contratto pubblico ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 è legittima soltanto se l'opzione di proroga è stata prevista nel bando o nei documenti di gara; in mancanza, l'amministrazione non può introdurla successivamente con un provvedimento unilaterale.
- La proroga tecnica presuppone un contratto ancora in corso di esecuzione e deve essere disposta prima della scadenza del rapporto; non è possibile prorogare unilateralmente un contratto già cessato.
- La proroga tecnica deve essere temporalmente circoscritta al periodo strettamente necessario per concludere le procedure di individuazione del nuovo contraente e non può determinare una protrazione sine die dell'affidamento, anche quando la nuova gara sia andata deserta.
- Poiché la proroga costituisce una deroga alle regole concorrenziali degli appalti pubblici, i relativi presupposti legittimanti devono essere interpretati e applicati rigorosamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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