Cassazione Penale, Sentenza n. 20175/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in riforma del provvedimento del GIP, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Carrisi per partecipazione a una associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Si deduceva insufficienza e vizio della motivazione: non sarebbe provato che le attività illecite degli indagati fossero collegate fra loro né che i proventi confluissero in una cassa comune; mancavano gravi indizi specifici riguardo al ruolo e alla partecipazione di Carrisi (si contestavano l'interpretazione di fatture false come riciclaggio, i rapporti e i contatti con Antonio Marco Penza, le condotte occasionali quali recupero di un motociclo rubato, trasferimenti di bevande, reperimento di alloggi, visite e videochiamate al detenuto), e si lamentava l'uso della sola natura del reato per giustificare le esigenze cautelari senza adeguata considerazione dell'incensuratezza e del tempo trascorso.
La decisione
La Sezione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato la propria ricostruzione sulla sentenza irrevocabile di condanna di Antonio Marco Penza e su elementi che quel Tribunale non aveva adeguatamente motivato rispetto alla persistenza dell'associazione nel periodo successivo alla condanna. I vizi di motivazione dell'ordinanza adottata nei confronti di Penza si riverberano su quella relativa a Carrisi, la cui posizione andrà riconsiderata con valutazioni più puntuali e non atomistiche sugli specifici indizi (fatture false, rapporti personali, favori e contatti), necessari per giustificare una misura cautelare per 416-bis.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ricorda che l'associazione di tipo mafioso richiede dominio sul territorio e una sfera di azione estesa a più settori; non è sufficiente richiamare atti anteriori alla cessazione dell'associazione senza spiegare la persistenza della condotta associativa nel periodo successivo.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è distinta dall'associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che alcuni elementi (gerarchia, controllo del territorio) possono essere presenti anche nelle associazioni dedite al traffico, quindi occorre argomentare perché gli elementi emersi configurino 416-bis e non solo art. 74.
art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. (citati nel quadro del procedimento relativo a Penza)
Richiamati nella motivazione collegata al procedimento su Penza: servivano a qualificare altre condotte contestate nel quadro complessivo ma la Corte ha ritenuto che la loro valutazione non giustificasse automaticamente il proseguimento dell'associazione mafiosa senza adeguata spiegazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469)
Precedente richiamato sul distinto profilo qualificante dell'associazione di tipo mafioso (dominio del territorio e attività estese a vari settori) e sulla necessità di motivazione puntuale quando si sostiene la persistenza dell'associazione nel tempo.
Massime di principio
- La partecipazione a una associazione di tipo mafioso (416-bis) richiede una dimostrazione della persistenza e del carattere 'mafioso' (dominio sul territorio, estensione ad attività diverse): non basta la semplice frequentazione o amicizia con soggetti condannati.
- Gli elementi indiziari vanno valutati in modo complessivo ma non atomistico: atti isolati (favori, trasporti, contatti, recupero di beni, rapporti d'affari occasionali) devono essere collegati con adeguata motivazione a un disegno associativo e all'esistenza di una cassa comune o di un'organizzazione stabile per giustificare misure cautelari gravose.
- Quando la prova dell'esistenza o della persistenza dell'associazione si fonda su sentenze anteriori o su condotte pregresse, il giudice deve spiegare perché quelle condotte costituiscono anche gravi indizi per il periodo successivo alla condanna: altrimenti la motivazione è viziata.
- Occorre distinguere con chiarezza tra associazione per traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e associazione mafiosa (416-bis): elementi quali gerarchia e controllo del territorio possono sovrapporsi, perciò la qualificazione richiede argomentazioni specifiche.
- La misura cautelare non può poggiare esclusivamente sulla gravità astratta del reato: devono essere valutate le esigenze cautelari concrete sul singolo (incensuratezza, tempo trascorso, specificità degli indizi).
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