Cassazione Civile, Ordinanza n. 23278/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica censita in categoria D/1. Nel primo giudizio, la società proprietaria aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita proposta in DOCFA, includendo nella stima pozzi geotermici, vapordotti, alternatori, trasformatori e altri impianti; in seguito l’Agenzia aveva emanato un ulteriore atto riduttivo in autotutela, che le società avevano autonomamente impugnato. La CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’atto riduttivo per carenza di interesse, ritenendo che un atto meramente diminutivo non costituisse nuova pretesa. Nel secondo giudizio, l’Agenzia ricorreva contro la sentenza che aveva escluso dalla stima i pozzi geotermici, mentre le società proponevano ricorso incidentale per contestare l’inclusione di vapordotti, alternatori, impianti di protezione ambientale e trasformatori, oltre a dedurre vizi di motivazione e di prova sulla quantificazione della rendita. L’Agenzia sosteneva che i pozzi geotermici dovessero essere considerati componenti strutturali e impiantistiche della centrale, e non parte di una miniera; le società replicavano che tali elementi erano estranei al perimetro dell’unità immobiliare o comunque non censibili.
La decisione
Nel giudizio riunito, la Corte ha rigettato il ricorso iscritto al n. 9759/2022, confermando l’inammissibilità dell’autonoma impugnazione dell’atto di autotutela riduttivo per difetto di interesse. Ha invece accolto il ricorso iscritto al n. 29709/2020 dell’Agenzia delle Entrate, cassando sul punto la sentenza della CTR che aveva escluso i pozzi geotermici dalla rendita catastale. La Corte ha affermato che, per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l’alternatore e i trasformatori sono componenti strutturalmente e funzionalmente indispensabili alla centrale e quindi vanno inclusi nella stima catastale. Sono stati accolti solo nei limiti indicati anche i rilievi sulla quantificazione della rendita, con rinvio al giudice di merito per il riesame della stima complessiva, incluse le incidenze estimative dei pozzi e delle altre componenti. Le spese del giudizio sul ricorso rigettato sono state compensate; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del procedimento relativo al ricorso accolto.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
La riunione dei procedimenti connessi è ammessa anche in cassazione per ragioni di economia processuale e certezza del diritto, specie quando le sentenze siano collegate da un rapporto di pregiudizialità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994 conv. in L. n. 656 del 1994
La modifica in diminuzione di un precedente atto impositivo in autotutela non integra una nuova pretesa tributaria e non richiede nuovi adempimenti formali.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalle parti in relazione al ne bis in idem e al giudicato, ma la Corte esclude che l’atto riduttivo non innovativo possa essere autonomamente impugnato anche se il precedente atto sia stato già impugnato.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’atto di autotutela in diminuzione, privo di autonoma innovatività lesiva, non è impugnabile in via autonoma perché segue le sorti dell’atto originario.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di modifica in aumento della pretesa tributaria, che richiede un nuovo avviso con specifica motivazione e nuovi elementi di fatto sopravvenuti.
art. 7 L. n. 212 del 2000
In tema di motivazione dell’avviso, la Corte ribadisce che, quando sia allegata una relazione di stima e siano indicati criteri e valori, la motivazione è sufficiente.
art. 2697 c.c.
Le censure sulla ripartizione dell’onere probatorio sono state rigettate in relazione alla motivazione e all’onere di allegazione nel giudizio sulla rendita catastale.
art. 18 r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572
Invocato dall’Agenzia in relazione ai pozzi geotermici; la Corte chiarisce che non si applica per escludere tali componenti dalla rendita della centrale, perché queste non sono assimilabili a una miniera.
art. 1 quinquies d.l. n. 44 del 2005 conv. in L. n. 88 del 2005
Norma centrale per la ricostruzione del regime catastale delle centrali geotermiche, valorizzata come conferma dell’inclusione di componenti strutturalmente e funzionalmente connesse al ciclo produttivo.
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
Ha recepito le istruzioni della Circolare n. 6/2012, confermandone il valore applicativo in tema di stima catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.
art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939
Definisce gli immobili urbani e le costruzioni stabili; è il fondamento della rilevanza catastale delle componenti immobiliari e stabilmente connesse al suolo.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
L’unità immobiliare è tale quando presenti autonomia funzionale e reddituale stabile; la Corte lo usa per includere le componenti essenziali della centrale.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
Riforma innovativa applicabile solo dal 1 gennaio 2016; non disciplina la fattispecie precedente e non può essere applicata retroattivamente.
art. 10 L. 11 luglio 1942, n. 843
Richiamato dalle società per sostenere l’esclusione di alcune componenti per la loro collocazione; la Corte ne limita la portata alla luce della disciplina catastale delle centrali.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale delle centrali elettriche, devono essere inclusi nella stima non solo gli elementi edilizi in senso stretto, ma anche gli impianti e le componenti che, pur amovibili o collocati nel sottosuolo, risultino strutturalmente e funzionalmente indispensabili al ciclo produttivo e alla autonoma funzionalità reddituale del complesso.
- Per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori vanno qualificati come componenti della centrale e non come elementi di una miniera, quando concorrono in modo essenziale alla produzione di energia elettrica.
- In tema di DOCFA e classamento, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio alleghi una relazione di stima e indichi i criteri e i valori attribuiti ai componenti contestati, salvo che vi sia una reale divergenza sui fatti dichiarati dal contribuente che imponga una motivazione più analitica.
- La rettifica in diminuzione di un precedente avviso di accertamento o catastale, adottata in autotutela e priva di ulteriori elementi innovativi, non integra una nuova pretesa tributaria e non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse ad agire, sia che l’atto originario sia definitivo sia che sia stato tempestivamente impugnato.
- La sopravvenienza normativa che esclude dalla stima diretta alcuni macchinari e impianti per gli immobili speciali opera solo per il futuro quando il legislatore la dichiari espressamente tale, e non può essere estesa retroattivamente a periodi anteriori.
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