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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4946/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul trattamento ai fini dell'imposta di registro della sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia (Tribunale di Lucca, 17/11/1983, n. 542). La questione era se tale sentenza, anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 131/1986, dovesse essere assoggettata all'imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c), della tariffa annessa al D.P.R. 634/1972 (interpretando la sentenza come atto avente effetti patrimoniali) oppure all'imposta fissa prevista per gli "atti di omologazione" ai sensi dell'art. 8, lett. f), della stessa tariffa (come sosteneva la contribuente e la giurisprudenza più recente in materia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria centrale e, decidendo nel merito, ha ritenuto che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia (art. 160, comma 2, n.1, R.D. 16/3/1942, n.267) anteriore al 1° luglio 1986 debba essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. f), della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. La Corte ha enunciato il principio di diritto corrispondente e ha compensato le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 160, comma 2

    Individua le due tipologie di concordato preventivo (con garanzia e con cessione dei beni). La Corte ha richiamato tale norma per definire la natura del concordato con garanzia oggetto della sentenza di omologazione.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 181, commi 1 e 2

    Richiamato per descrivere i criteri e gli effetti dell'omologazione del concordato (valutazione di convenienza, garanzie, maggioranze ecc.), utile a definire la natura giuridica e gli effetti patrimoniali della sentenza di omologazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 8, tariffa - parte prima, lett. f)

    La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia rientri tra gli "atti di omologazione" e quindi sia soggetta all'imposta di registro in misura fissa prevista dalla lett. f).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 8, tariffa - parte prima, lett. c)

    Era stata invocata dalla Commissione di merito l'applicabilità della lett. c) (imposta proporzionale per atti giudiziari aventi per oggetto beni e diritti). La Corte ha escluso tale inquadramento per la sentenza di omologazione del concordato con garanzia nella fattispecie anteriore al 1° luglio 1986.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, tariffa - parte prima, lett. g)

    La disciplina introdotta dal D.P.R. 131/1986 ricomprende gli "atti di omologazione" nella lett. g) e ha costituito il parametro interpretativo cui la giurisprudenza più recente si è adeguata. La Corte ha proposto una lettura coerente anche per i titoli formatisi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, evitando disparità di trattamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 81

    Richiamato implicitamente quale norma che stabilisce l'entrata in vigore del D.P.R. 131/1986 (1° luglio 1986) e determinare l'ambito temporale di applicazione delle rispettive tariffe.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 19

    Richiamato in relazione agli effetti tipici del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto che tali effetti non giustificano l'assoggettamento alla misura proporzionale nella fattispecie in esame.

  • Circolare Ministero delle Finanze 5 luglio 1991, n. 32/221085

    Era stata utilizzata in precedenza come limite per l'applicazione dell'imposta proporzionale; la Corte ha ritenuto infondato limitare l'analisi alla circolare quando la classificazione normativa porta all'applicazione della tassa fissa.

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 marzo 2012, n. 27/E e Circolare 27 giugno 2012, n. 27/E

    Riconoscono che i decreti/sentenze di omologazione dei concordati (anche con garanzia) debbano essere assoggettati all'imposta in misura fissa, in linea con la giurisprudenza che considera tali provvedimenti "atti di omologazione".

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Richiamati per motivare l'esigenza di coerenza interpretativa: un diverso trattamento fiscale per atti soggetti a medesima capacità contributiva secondo l'epoca di formazione del titolo sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

Massime di principio

  • La sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia (art. 160, comma 2, n.1 R.D. 267/1942) deve essere qualificata come "atto di omologazione" e, sotto il profilo fiscale, assoggettata all'imposta di registro in misura fissa piuttosto che alla misura proporzionale quando ricorrono i presupposti indicati dalla tariffa.
  • Per i titoli formatisi prima del 1° luglio 1986 (applicazione ratione temporis del D.P.R. 634/1972) la lett. f) dell'art. 8 della tariffa va interpretata come comprensiva delle sentenze di omologazione del concordato con garanzia, evitando disparità di trattamento con la disciplina post-1986.
  • La qualificazione nominalistica (cioè l'appartenenza dell'atto alla categoria degli "atti di omologazione") prevale quando le altre fattispecie tipizzate dalla tariffa non descrivono adeguatamente la natura dell'atto giudiziario in esame.
  • Non è sufficiente il richiamo agli effetti patrimoniali del provvedimento per ricondurlo automaticamente alla misura proporzionale: occorre verificare l'effettiva collocazione nella specifica previsione tariffaria.
  • In presenza di contrasto tra prassi amministrativa/giurisprudenziale e una diversa interpretazione applicata dai giudici di merito, la Corte di legittimità tende a garantire uniformità interpretativa anche per ragioni costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.), evitando trattamenti fiscali incompatibili a parità di capacità contributiva.
  • In casi analoghi, è opportuno verificare la data di formazione del titolo (per determinare la tariffa applicabile ratione temporis) e richiamare la giurisprudenza di legittimità più recente che ha chiarito la natura di "atto di omologazione" delle sentenze di omologazione del concordato preventivo.

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