Sentenza n. 1091/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale del lavoro che imponeva l’accredito di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato, includendo la ricorrente tra i beneficiari. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 10 settembre 2025 e, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, l’obbligo risultava ancora inadempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, senza contestare l’inadempimento dedotto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e accertato che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della statuizione giudiziale. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, quanto alla sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Taranto entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, anche in considerazione dell’esigenza di uso prudente dell’istituto e del possibile esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; l’istituto deve tuttavia essere utilizzato con prudenza e può essere escluso quando risulti manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio per completare le procedure necessarie all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; decorso inutilmente tale termine, è esperibile l’azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico della parte soccombente.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue una statuizione contenuta in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, adeguatamente documentata dal beneficiario e non specificamente contestata dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non ha diritto, per le funzioni commissariali, a un compenso ulteriore quando la decisione non preveda diversamente.
- La misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere utilizzata prudentemente e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o comporti un ingiustificato esborso di denaro pubblico.
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