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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-92/22

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2023. — Edison Next SpA contro Ministero della Transizione ecologica e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisiti di presentazione del contesto fattuale della controversia oggetto del procedimento principale, nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-92/22

Giurisprudenza europea62022CO0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio del TAR Lazio in una controversia sull’esclusione di un impianto dall’assegnazione gratuita di quote di emissione. La decisione di rinvio non conteneva un’esposizione sufficiente dei fatti né delle ragioni che rendevano necessaria la risposta della Corte, come richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura. La Corte non si è quindi pronunciata sulle questioni relative alla competenza del Tribunale dell’Unione e all’interpretazione della direttiva 2003/87.

Domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile per insufficienza del contesto fattuale e delle motivazioni richieste dal regolamento di procedura della Corte, in una controversia sull’esclusione dall’assegnazione gratuita di quote di emissione CO2.

La questione giuridica

Se la Corte possa esaminare un rinvio pregiudiziale che chiede: (1) se gli atti del comitato nazionale relativi all’inclusione di un impianto nell’elenco per l’assegnazione gratuita di quote CO2 possano essere impugnati dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; (2) se, in alternativa, sia impugnabile la decisione della Commissione di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi del regolamento delegato 2019/331; (3) se la nozione di "impianto di produzione di elettricità" dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 comprenda impianti che producono solo in minima parte energia elettrica cogenerativa non ad alto rendimento; (4) se tale interpretazione sia compatibile con i principi di concorrenza e proporzionalità.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile un rinvio pregiudiziale quando la decisione di rinvio non espone in modo sufficiente il contesto fattuale e giuridico della controversia, non chiarisce le ragioni per cui le questioni interpretative o di validità sono necessarie alla decisione e si limita a riprodurre gli argomenti delle parti. In tali condizioni, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e dell’articolo 94 del regolamento di procedura, la Corte non esamina il merito delle questioni e il giudice nazionale può presentare una nuova domanda più completa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva (UE) 2018/410
  • Regolamento delegato (UE) 2019/331
  • Articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331

Rinvio pregiudiziale sulle quote di emissione e sulla ricevibilità della domanda

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata in composizione decima sezione, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La controversia principale riguarda l’esclusione di un impianto gestito da Edison Next SpA dall’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 per il periodo 2021-2025.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente gestisce l’impianto di Stura, rientrante nel sistema europeo di scambio di quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87. Con nota del 21 ottobre 2020, il comitato nazionale ha comunicato che l’impianto sarebbe qualificabile come "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva, con conseguente inidoneità a beneficiare di quote gratuite. Successivamente, con decisione n. 42/2021, il comitato nazionale ha aggiornato l’elenco nazionale degli impianti senza attribuire quote gratuite all’impianto di Stura. Edison Next ha impugnato tali atti dinanzi al giudice nazionale, che ha anche rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il TAR Lazio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi su quattro profili:

  • se la deliberazione del comitato nazionale relativa all’inclusione degli impianti nell’elenco per l’assegnazione gratuita possa essere impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
  • se, in alternativa, sia impugnabile la decisione della Commissione di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato 2019/331;
  • se la nozione di "impianto di produzione di elettricità" dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 comprenda anche impianti che producono solo in minima parte energia elettrica cogenerativa non ad alto rendimento;
  • se una simile interpretazione sia compatibile con i principi di concorrenza e proporzionalità.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 263, quarto comma, TFUE, gli articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura, nonché la direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Sono inoltre menzionati l’articolo 3, lettera u), l’articolo 10 bis, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, oltre al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al suo articolo 14, paragrafo 4.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione con i giudici nazionali e che la decisione di rinvio deve contenere un’esposizione sufficiente del contesto di fatto e di diritto, oltre alle ragioni che rendono necessaria l’interpretazione o il controllo di validità richiesti. Tali informazioni servono sia alla Corte per fornire una risposta utile, sia agli Stati membri e agli altri interessati per esercitare il diritto di osservazioni.

La Corte constata che, nel caso di specie, la decisione di rinvio non soddisfa manifestamente gli obblighi dell’articolo 94 del regolamento di procedura. In particolare:

  • per le prime due questioni, i fatti esposti sono troppo lacunosi per comprendere perché l’articolo 263, quarto comma, TFUE dovrebbe applicarsi agli atti indicati;
  • per le questioni sull’interpretazione della direttiva 2003/87, il giudice nazionale si limita a riportare gli argomenti delle parti senza indicare la propria valutazione;
  • se la quarta questione fosse intesa come una questione di validità dell’articolo 3, lettera u), della direttiva, mancano comunque le ragioni precise che giustificherebbero il dubbio di validità alla luce dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

La Corte osserva inoltre che la mera riproduzione degli argomenti delle parti non basta a soddisfare l’obbligo di motivazione richiesto al giudice del rinvio.

Decisione e dispositivo

Alla luce di tali carenze, la Corte applica l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura e dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. La Corte precisa tuttavia che il giudice nazionale conserva la possibilità di presentare una nuova domanda, purché corredata di tutti gli elementi necessari.

Principio desumibile

La pronuncia ribadisce che il rispetto rigoroso dell’articolo 94 del regolamento di procedura è condizione essenziale di ricevibilità del rinvio pregiudiziale: senza fatti sufficienti, senza motivazione autonoma del giudice e senza nesso chiaro tra norme UE e controversia principale, la Corte non esamina il merito e dichiara la domanda manifestamente irricevibile.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialericevibilità degli atti processualiscambio di quote di emissioneassegnazione gratuita di quote co2competenza del tribunale dell'Unione europea

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