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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato tratto a giudizio per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in concorso con l'amministratrice di diritto di una società cooperativa poi fallita, quale asserito amministratore di fatto. Gli si contestava, in sintesi, di avere distratto un'autovettura cedendola senza corrispettivo a una società a lui riconducibile e di avere distrutto o occultato libri sociali e gran parte delle scritture contabili, al fine di procurare profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori. Condannato in primo grado e poi in appello con rideterminazione della pena e delle pene accessorie, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, sulla configurabilità della bancarotta documentale e sulla bancarotta patrimoniale, sostenendo che la corte territoriale avesse desunto la sua ingerenza gestionale da elementi indiziari non sufficienti, senza prova di effettivi poteri gestori, senza prova della materiale sottrazione della contabilità e senza prova dell'incongruità del prezzo di cessione del bene; 2) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza; 3) mancanza di motivazione sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari nella misura minima richiesta dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha giudicato non censurabile in sede di legittimità la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto, fondata su una pluralità di elementi convergenti e non su mere congetture; ha ritenuto correttamente motivata la bancarotta documentale, sia quanto alla posizione di garanzia dell'amministratore di fatto sia quanto al dolo desunto dal quadro complessivo delle omissioni e della contestuale distrazione; ha escluso che fosse decisiva la contestazione sull'incongruità del prezzo della cessione, poiché la ratio decidendi si fondava soprattutto sulla mancata prova dell'effettivo versamento del corrispettivo nelle casse sociali. Ha inoltre reputato sufficiente la motivazione sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Infine, ha ritenuto congrua la determinazione delle pene accessorie, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e osservando che la durata indicata era stata resa in misura corrispondente alla pena principale, senza necessità di ulteriori specificazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso nel reato contestato

  • art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata

  • art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato quale disposizione che estende la responsabilità fallimentare agli amministratori di fatto e ai soggetti equiparati

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    citato per l'enunciazione sintetica dei motivi

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come parametro del vizio di violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    dedotto come parametro del vizio processuale relativo alla motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come parametro del vizio di motivazione

  • art. 322, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019

    la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni

    disciplina la durata delle pene accessorie fallimentari, da determinare in concreto dal giudice

  • art. 133 c.p.

    criterio per la concreta commisurazione della durata delle pene accessorie e, più in generale, del trattamento sanzionatorio

  • art. 37 c.p.

    richiamato per escludere che la durata delle pene accessorie debba essere automaticamente rapportata alla pena principale

  • art. 216, ult. comma, legge fall.

    richiamato per le pene accessorie conseguenti alla condanna per bancarotta

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi sintomatici, valutati complessivamente, idonei a dimostrare un inserimento stabile e non episodico nella gestione dell'impresa; non è necessario un singolo atto gestorio specifico né la prova diretta di ogni potere organizzativo o commerciale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito presenti una motivazione coerente, non manifestamente illogica e sorretta da elementi convergenti.
  • La relazione del curatore fallimentare può veicolare, nel processo penale, anche le informazioni e le dichiarazioni raccolte nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo fonte utilizzabile ai fini probatori nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Per la bancarotta documentale, la prova del dolo può essere tratta dal complessivo contesto delle condotte, dalla sistematicità e gravità delle omissioni contabili e dalla loro connessione con ulteriori operazioni distrattive, quando tali elementi rendano plausibile la finalizzazione a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione della destinazione del bene o del ricavato da parte dell'amministratore o del gestore di fatto; grava su costoro un onere di allegazione e dimostrazione di circostanze giustificative della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.
  • La contestazione sulla congruità del prezzo di cessione non è decisiva se la motivazione di merito valorizza soprattutto l'assenza di prova dell'effettivo versamento del corrispettivo nelle casse sociali, perché il fulcro della distrazione è la fuoriuscita ingiustificata del bene o del suo valore.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale; non occorre un'analitica esposizione di tutti i criteri adottati.
  • Le pene accessorie fallimentari a durata variabile devono essere determinate in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; un'esigenza di motivazione più intensa sussiste soprattutto se la durata è fissata in misura superiore alla media edittale, mentre è sufficiente una motivazione sintetica quando la durata è contenuta e coerente con la pena principale.
  • Quando la durata delle pene accessorie è determinata in misura corrispondente alla pena principale e il giudice richiama i criteri legali di commisurazione, non è necessaria una motivazione ulteriormente analitica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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